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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 24 giugno 1998, n. 284

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-9-1998
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Testo in vigore dal:  1-9-1998

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 24 luglio 1954, n. 722, di ratifica della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237, in materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato;
Ritenuta la necessità di adeguare al mutato costo della vita l'importo del contributo giornaliero di prima assistenza determinato nel menzionato articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale n. 237 del 1990;
Vista la misura di tale aumento indicata dall'Istituto centrale di statistica con nota n. 39/P in data 13 gennaio 1998, relativa alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per il periodo 1990-1997;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'avvenuta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dello schema del presente decreto;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990, n. 237, è così sostituito:
"Fino all'emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia è concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso, la durata del contributo non potrà essere superiore a quarantacinque giorni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 1998

Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, 24 luglio 1990,

n. 237, è così sostituito: "Fino all'emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in

materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia è concesso un

contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In

ogni caso, la durata del contributo non potrà essere superiore a quarantacinque giorni".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 giugno 1998 Il Ministro dell'interno Napolitano

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pinza

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998

Registro n. 2 Interno, foglio n. 245 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto

ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- La legge 24 luglio 1954, n. 722, per la ratifica della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, è stata pubblicata, unitamente al testo di tale Convenzione, nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 27 agosto 1954.
- Il testo dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, è il seguente:
"7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo status di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia".
"8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7".
Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 237, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 1. - 1. Fino all'emanazione di una nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, ai richiedenti lo status di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia è concesso un contributo giornaliero di prima assistenza di lire trentaquattromila, limitatamente al periodo in cui sussiste lo stato di indigenza. In ogni caso, la durata del contributo non potrà essere superiore a quarantacinque giorni.
2. Il titolo al contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato emessa dalla commissione di cui all'art. 2 deI decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136.
3. Coloro che hanno conseguito lo status di rifugiato fruiscono, ai sensi dell'art. 23 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dello stesso trattamento assistenziale riservato ai cittadini italiani".
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo del comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), è il seguente:
"25. Il parere del Consiglio di stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contrattitipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri".
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale 24 luglio 1990, n. 237, si veda in nota alle premesse.