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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2001, n. 487

Regolamento contenente disposizioni di attuazione della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime".

note: Entrata in vigore del decreto: 3/4/2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
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Testo in vigore dal:  1-1-2004
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Art. 3

Criteri di priorità
1. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge sono concessi alle iniziative in avanzata fase di realizzazione
(( nell'anno 2003 ))
, o in tale anno avviate, secondo i criteri di priorità in ordine indicati:
((1))
a) le iniziative sono assistite secondo l'ordine dato dal grado di avanzamento globale dei lavori più elevato;
b) nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di priorità determinato ai sensi della lettera a), sono assistite con precedenza quelle che assicurano i più elevati standard di sicurezza in conformità alla politica comunitaria ed internazionale in materia e dotate di elevata tecnologia per la salvaguardia dell'ambiente marino. In tale ambito sono assistiti con priorità gli investimenti finalizzati alla costruzione o trasformazione di navi cisterna a basso impatto ambientale rispetto a quelli relativi ad altre tipologie navali;
c) nel caso in cui più iniziative risultino avere pari grado di priorità determinato ai sensi della lettera b), sono assistite con priorità le iniziative che tutelano maggiormente gli interessi occupazionali. A tal fine sono assistiti con priorità gli investimenti realizzati presso realtà industriali che, in base al carico di lavoro acquisito ed in corso di svolgimento, attraverso la commessa oggetto di benefici possano migliorare o stabilizzare il tasso di occupazione.
2. Ai fini della determinazione dell'ordine delle iniziative prioritarie ai sensi del comma 1, lettera a), le istanze di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, comma 2, devono essere corredate da apposita attestazione rilasciata da organismo di classifica riconosciuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, come modificato, relativa allo stato di avanzamento dei lavori alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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AGGIORNAMENTO (1)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 2005, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 23/2/2005, n. 8) ha dichiarato l'illegitimmità dell'art. 4, comma 210 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 che ha modificato il comma 1 del presente articolo.