MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2001, n. 487

Regolamento contenente disposizioni di attuazione della legge 16 marzo 2001, n. 88, recante: "Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime".

note: Entrata in vigore del decreto: 3/4/2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.
                        Criteri di priorita'

  1.  I benefici di cui agli articoli 2 e 3 della legge sono concessi
alle  iniziative  in avanzata fase di realizzazione (( nell'anno 2003
)),  o in tale anno avviate, secondo i criteri di priorita' in ordine
indicati:((1))
    a)  le  iniziative sono assistite secondo l'ordine dato dal grado
di avanzamento globale dei lavori piu' elevato;
    b)  nel caso in cui piu' iniziative risultino avere pari grado di
priorita'  determinato  ai sensi della lettera a), sono assistite con
precedenza quelle che assicurano i piu' elevati standard di sicurezza
in conformita' alla politica comunitaria ed internazionale in materia
e  dotate  di  elevata  tecnologia  per la salvaguardia dell'ambiente
marino.  In tale ambito sono assistiti con priorita' gli investimenti
finalizzati  alla  costruzione  o  trasformazione  di navi cisterna a
basso   impatto  ambientale  rispetto  a  quelli  relativi  ad  altre
tipologie navali;
    c)  nel caso in cui piu' iniziative risultino avere pari grado di
priorita'  determinato  ai sensi della lettera b), sono assistite con
priorita'  le  iniziative  che  tutelano  maggiormente  gli interessi
occupazionali.   A   tal   fine  sono  assistiti  con  priorita'  gli
investimenti  realizzati  presso  realta' industriali che, in base al
carico  di lavoro acquisito ed in corso di svolgimento, attraverso la
commessa  oggetto  di  benefici  possano migliorare o stabilizzare il
tasso di occupazione.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'ordine  delle  iniziative
prioritarie  ai  sensi  del  comma  1,  lettera a), le istanze di cui
all'articolo  1,  comma  2, ed all'articolo 2, comma 2, devono essere
corredate   da  apposita  attestazione  rilasciata  da  organismo  di
classifica   riconosciuto   ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo  30  agosto  1998, n. 314, come modificato, relativa allo
stato  di  avanzamento  dei lavori alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
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AGGIORNAMENTO (1)
Successivamente  la Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio
2005,  n.  77  (in  G.U.  1a  s.s.  23/2/2005,  n.  8)  ha dichiarato
l'illegitimmita' dell'art. 4, comma 210 della L. 24 dicembre 2003, n.
350 che ha modificato il comma 1 del presente articolo.