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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 16 maggio 1996, n. 392

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-8-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  9-8-1996

Art. 2

Requisiti degli impianti di stoccaggio
presso il detentore
1. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 95/1992 degli oli usati e degli eventuali filtri usati devono essere dotati di recipienti con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli usati contenuti.
2. I recipienti di cui al comma 1 devono inoltre essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
b) dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
c) mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
d) apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
3. Gli impianti di stoccaggio presso i detentori di capacità superiore a 500 litri devono avere caratteristiche tali da soddisfare quanto previsto nell'allegato C al presente regolamento.
4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell'olio, sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi dell'olio usato, disperdendolo nell'ambiente, ed a conferirlo nell'apposito centro di stoccaggio.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 95/92 si rinvia alle note alle premesse. L'art. 6 così recita:
"1. Le imprese industriali che producono oli usati e coloro che nel corso dell'anno detengono a qualsiasi titolo una quantità superiore a 300 litri annui di oli usati sono obbligati a:
a) stivare gli oli usati in modo idoneo ad evitare qualsiasi commistione o contaminazione degli stessi con altre sostanze;
b) non miscelare gli oli usati con le sostanze tossiche o nocive di cui all'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sue modificazioni ed integrazioni;
c) cedere e trasferire tutti gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati direttamente ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine ed ai pregressi utilizzi degli oli usati;
d) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione delle singole miscele oleose, degli oli usati non suscettibili di essere trattati e degli oli contaminati.
2. È data facoltà ai detentori di oli usati di provvedere alla loro eliminazione tramite cessione diretta ad imprese autorizzate, dandone comunicazione al Consorzio obbligatorio degli oli usati.
3. Chiunque esercita la attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere presso scali, darsene, attracchi pubblici o privati marittimi lacuali o fluviali, è obbligato a:
a) mettere a disposizione della propria clientela ed esercire un impianto attrezzato per lo stoccaggio dell'olio usato;
b) ritirare e detenere, a norma del presente articolo, l'olio usato estratto dai motori presso i propri impianti;
c) consentire, ove non vi provvede direttamente nel caso che non effettui la sostituzione, a titolo gratuito che il consorzio installi presso i locali in cui è svolta la attività, un impianto di stoccaggio degli oli usati a disposizione del pubblico.
4. Coloro che, a qualsiasi titolo dispongono o mettono a disposizione di soci associati o terzi oli e fluidi lubrificanti per motori presso rimesse, garage, depositi o similari, pubblici o privati sono obbligati a fornirsi di impianti idonei per la sostituzione e di ritirare e detenere l'olio usato estratto.
5. Le officine meccaniche e i demolitori sono obbligati a ritirare dai propri clienti e detenere gli oli usati estratti nell'esercizio dell'attività propria e i filtri usati.
6. Le amministrazioni militari dello Stato hanno facoltà di provvedere alla raccolta ed all'eliminazione degli oli usati di loro proprietà, ma sono tenute all'osservanza delle disposizioni del presente decreto a protezione dell'ambiente e della salute dall'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo".