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MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 1997, n. 109

Regolamento di modifica al decreto ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-1997
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vigente al 25/04/2024
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Testo in vigore dal:  24-5-1997

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'articolo 159, disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 87, legge 26 novembre 1990, n. 353, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia il potere di stabilire i compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie;
Ritenuto che l'emanazione di una tariffa ministeriale di detti compensi rende necessario modificare il vigente regolamento unico approvato con decreto ministeriale 20 giugno 1960 al fine di armonizzare le previsioni con il diverso sistema dei compensi introdotto dalla tariffa;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996, e recepiti i rilievi ivi indicati, previo aggiornamento del testo sulla base della legislazione vigente;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Sfera di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai soggetti autorizzati in via generale all'esecuzione di vendita all'incanto di beni mobili disposta dalla autorità giudiziaria e di custodia dei beni mobili e di amministrazione giudiziaria di beni immobili. È fatta salva ogni altra forma di vendita disposta ai sensi degli articoli 532 e 533 del codice di procedura civile.


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, citato in premessa, come modificato dall'art. 87 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è il seguente:
"Art. 159 (Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni). - Gli istituti ai quali possono essere affidate le vendite all'incanto di beni mobili a norma dell'art. 534 del codice o l'amministrazione giudiziaria dei beni immobili a norma dell'art. 592 del codice sono autorizzati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.
Agli istituti autorizzati alla vendita all'incanto dei mobili pignorati può essere affidata anche la custodia e la vendita dei mobili stessi previste negli articoli 520, secondo comma, e 532 del codice; ad essi può essere inoltre affidata qualsiasi altra vendita mobiliare disposta dall'autorità giudiziaria".
- Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti, nonché la misura dei compensi dovuti agli Istituti.
- Il decreto ministeriale 20 giugno 1960, modificato con decreto ministeriale 11 gennaio 1965, reca: "Approvazione del regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.


Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 532 del codice di procedura civile, è il seguente:
"Art. 532 (Vendita a mezzo di commissionario). - Quando lo ritiene opportuno, il pretore può disporre che le cose pignorate siano affidate a un commissionario, affinchè procede alla vendita.
Nello stesso provvedimento il pretore, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione. Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, la vendita non può essere fatta a prezzo inferiore al minimo ivi segnato".
- Il testo dell'art. 533 del codice di procedura civile, è il seguente:
"Art. 533 (Obblighi del commissionario). - Il commissionario non può vendere se non per contanti. Egli è tenuto in ogni caso a documentare le operazioni di vendita mediante certificato, fattura o fissato bollato in doppio esemplare, uno dei quali deve essere consegnato al cancelliere col prezzo ricavato dalla vendita, nel termine stabilito dal pretore nel suo provvedimento. Qualora la vendita senza incanto non avvenga nel termine di un mese dal provvedimento di autorizzazione, il commissionario, salvo che il termine sia prorogato su istanza di tutti i creditori intervenuti, deve riconsegnare i beni, affinchè siano venduti all'incanto. Il compenso al commissionario è stabilito dal pretore con decreto".