MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2013)
vigente al 08/06/2023
Testo in vigore dal: 20-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici  ((da
parte dei soggetti abilitati esterni)) e'  preceduta  da  un  decreto
dirigenziale  che  accerta  l'installazione   e   l'idoneita'   delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita' dei  servizi
di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. 
  2. L'indirizzo elettronico gia' previsto dal decreto  del  Ministro
della Giustizia, 17 luglio 2008 recante «Regole tecnico-operative per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile»  e'
utilizzabile per un periodo transitorio  non  superiore  a  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. La data  di  attivazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata di cui all'articolo 4, comma 2, e' stabilita, per ciascun
ufficio  giudiziario,   con   apposito   decreto   dirigenziale   del
responsabile per i sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia che attesta la funzionalita'  del  sistema  di  posta
elettronica certificata del Ministero della giustizia. 
  4. Le caratteristiche specifiche della strutturazione  dei  modelli
informatici sono definite con decreto del responsabile per i  sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia e  pubblicate
nell'area pubblica del portale dei servizi telematici. 
  5. Fino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al  comma  4,
conservano efficacia le caratteristiche di strutturazione dei modelli
informatici di cui al decreto del Ministro della giustizia 10  luglio
2009, recante "Nuova strutturazione dei modelli informatici  relativa
all'uso di strumenti informatici e telematici nel processo  civile  e
introduzione  dei  modelli  informatici  per   l'uso   di   strumenti
informatici e telematici  nelle  procedure  esecutive  individuali  e
concorsuali", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  165  del  18
luglio 2009 - s.o. n. 120.