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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1996, n. 210

Regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise.

note: Entrata in vigore del decreto: 01/06/1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/1997)
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Testo in vigore dal:  18-7-1996
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede che le norme regolamentari per l'applicazione del testo unico medesimo e, in particolare, per l'applicazione di quelle relative alla circolazione dei prodotti sottoposti ad imposta sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;
Visti gli articoli 6, comma 3, e 12, comma 1, del suddetto testo unico, che prevedono che la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa avvenga con il documento di accompagnamento previsto dalla normativa comunitaria e quella dei prodotti assoggettati ad accisa avvenga con un documento di accompagnamento analogo a quello previsto per la circolazione intracomunitaria;
Visti gli articoli 6, commi 2, 4, 5 e 6; 8, commi 1, 2 e 3; 21, commi 1, 2, 3 e 5; 24, comma 1; 61, comma 2 e 62, comma 9 del citato testo unico;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;
Considerato che l'adeguamento al parere del Consiglio di Stato nella parte in cui si chiede un'elencazione esemplificativa dei più ricorrenti tipi di documenti commerciali ammessi in alternativa ai documenti amministrativi non appare necessario, in quanto i suddetti documenti sono quelli previsti dai regolamenti comunitari richiamati nel presente regolamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-1521 del 12 marzo 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Documento di accompagnamento accise
1. La circolazione in regime sospensivo degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche, di cui all'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con d'ora in avanti denominato 'testo unicò, avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Accise", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAA", di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92, della Commissione, dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni.
(( Esso può consistere:))
a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 2719/92;
b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella, previste per il documento amministrativo.