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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 7 novembre 1995, n. 593

Regolamento recante norme sulla concessione di premi e di contributi per la divulgazione del libro italiano e per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonchè per la produzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi di serie televisive destinati ai mezzi di comunicazione di massa.

note: Entrata in vigore del decreto: 3-7-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
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Testo in vigore dal:  15-1-2022
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Art. 5

Erogazione dei premi e dei contributi
1. L'erogazione dei premi attribuiti con le procedure di cui all'art. 4 è disposta dal Ministero degli affari esteri entro trenta giorni dalla data dell'approvazione del piano di attribuzione.
2.
((Ai fini dell'erogazione dei contributi, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base del piano di attribuzione di cui all'articolo 4, comma 5, accredita all'istituto italiano di cultura o alla rappresentanza diplomatica l'intero importo dei contributi relativi all'area di competenza.
L'istituto italiano di cultura o la rappresentanza diplomatica eroga i contributi ai beneficiari entro trenta giorni dall'acquisizione di idonea documentazione attestante che l'opera sia stata divulgata, tradotta, prodotta, doppiata e sottotitolata.))
Tale documentazione è fornita dai beneficiari all'Istituto italiano di cultura o, in mancanza, alla rappresentanza diplomatica alla guale era stata in precedenza trasmessa la richiesta di premio o contributo. I contributi sono revocati se le opere non sono divulgate, tradotte, prodotte, doppiate o sottotitolate entro 3 anni dalla data in cui i beneficiari sono venuti a conoscenza dell'avvenuta concessione.
((2))
3. L'erogazione dei premi
((disposti con le procedure di cui al comma 1))
è effettuata dal Ministero degli affari esteri con ordinativi diretti a favore dei beneficiari. In caso di beneficiari residenti all'estero, tali ordinativi sono accreditati presso l'Istituto italiano di cultura competente per territorio o, qualora non operi in loco un Istituto italiano di cultura ovvero per particolari esigenze locali, da indicare nel regolamento di concessione del premio o del contributo, presso la rappresentanza diplomatica competente per territorio.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il Decreto 18 novembre 2021, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione dello stesso decreto.