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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 16 maggio 1991, n. 198

Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/7/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1995)
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Testo in vigore dal:  9-7-1991

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la direttiva CEE n. 561/1974 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Vista la legge 30 marzo 1987, n. 132, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1988, n. 2910, recante ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1988, n. 3199, che prevede la istituzione delle commissioni di esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conti di terzi;
Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1988, n. 3362, relativo alla proroga del termine di presentazione delle domande d'esame per la seduta del 30 novembre 1988;
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1989, recante disposizioni sulla ripetitività degli esami di capacità professionale;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1989, recante disposizioni sulla regolare composizione delle commissioni d'esame;
Vista le direttiva CEE n. 438/1989 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva 74/561/CEE ed in particolare l'art. 1 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, ed in particolare l'art. 20 nel quale è previsto che con decreti dei Ministri interessati venga data attuazione alle direttive comunitarie per le parti in cui modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive delle Comunità economiche europee già recepite nell'ordinamento nazionale;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, ed in particolare l'art. 5, comma 1, in cui viene data conferma del sopracitato disposto dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare l'art. 17, commi 3 e 4;
Vista la lettera n. 060674 del 10 aprile 1991 con la quale la Commissione CEE afferma che il progetto di decreto di applicazione in Italia delle disposizioni della direttiva n. 89/438/CEE relativamente ai trasporti stradali di merci applica correttamente le disposizioni della direttiva stessa;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dall'adunanza generale del 7 marzo 1991;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, art. 17, comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
Ritenuta la necessità nel recepire tale direttiva di dare disposizioni definitive in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione
1. Con il presente decreto viene data attuazione alla direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 561 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle imprese individuali e societarie che esercitano l'attività di trasporto merci su strada con veicoli di portata utili non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate. Le imprese di cui sopra qualora intendessero esercitare con veicoli di portata e peso superiore dovranno dimostrare i requisiti di capacità professionale e finanziaria.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano altresì alle imprese individuali e societarie che esercitano, in ambito nazionale, attività di trasporto di merci su strada con i seguenti veicoli:
a) autobetoniere anche se eccedenti i pesi legali;
b) veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, alla compattazione, allo scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani;
c) veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, lo scarico e il trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.
4. Alle imprese di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi le norme dettate dall'art. 13 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per le direttive n. 438/89 e 561/74 si veda nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge n. 298/1974 reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
- La direttiva CEE n. 561/74 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 308 del 19 novembre 1974.
- Il D.M. n. 508/1987, recante disposizioni in materia di accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 14 dicembre 1987.
- Il D.M. n. 100/1988, recante modificazioni al D.M. n. 508/1987 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 76 del 31 marzo 1988.
- Il D.M. 28 ottobre 1988, recante ulteriori disposizioni in materia di accesso alla professione di trasporto di merci su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 262 dell'8 novembre 1988.
- Il D.M. 4 novembre 1988, che istituisce le commissioni d'esame per l'accertamento del requisito di capacità professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi, è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1988.
- Il D.M. 22 novembre 1988, recante la proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame di capacità professionale ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di merci per conto di terzi è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23 novembre 1988.
- Il D.M. 11 febbraio 1989, recante ulteriori disposizioni in materia di esame di capacità professionale per autotrasportatori, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 1989.
- Il D.M. 21 ottobre 1989, recante ulteriori disposizioni relative al funzionamento delle commissioni d'esame istituite ai fini dell'accertamento del requisito di capacità professionale per autotrasportatori di merci in conto di terzi, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1989.
- La direttiva CEE n. 438/89, modificativa della direttiva n. 74/561, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 212 del 22 luglio 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 14 settembre 1989, 2a serie speciale.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con i decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Per le direttive CEE n. 561/74 e n. 438/89 si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autostrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) è il seguente:
"Art. 13 (Requisiti e condizioni). - I requisiti e le condizioni per l'iscrizione nell'albo sono i seguenti:
1) avere la cittadinanza italiana per i titolari di imprese individuali, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
2) avere la disponibilità di mezzi tecnici ed economici adeguati all'attività da svolgere.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le misure minime dei predetti mezzi e le quote di libera proprietà degli stessi giudicate necessarie per i vari gradi di attività e per le diverse specializzazioni.
Coloro che sono qualificati artigiani a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono esenti dall'obbligo di fornire la prova del possesso dei requisiti di cui al presente n. 2);
3) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi;
4) aver stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile dipendente dall'uso degli autoveicoli e per i danni alle cose da trasportare, con i massimali prescritti nel regolamento di esecuzione, che comunque non possono essere inferiori a quelli previsti in altre disposizioni legislative in vigore;
5) aver ottemperato alle norme di legge in materie di previdenza ed assicurazioni sociali per i propri dipendenti;
6) essere iscritto nei ruoli delle imprese sui redditi delle persone fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o avere presentato la dichiarazione relativamente a tale reddito;
7) non aver riportato condanne a pene che importino la interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
Per i titolari di imprese artigiane, l'incapacità ad esercitare uffici direttivi non impedisce l'iscrizione nell'albo;
8) non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
I requisiti e le condizioni di cui ai numeri 7) e 8) devono essere posseduti:
a) quando si tratta di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede un institore od un direttore, anche da quest'ultimo;
b) quando si tratta di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 3), 7) e 8) deve essere fornita, mediante le necessarie certificazioni all'atto della presentazione della domanda di iscrizione; il possesso del requisito di cui al n. 1) deve formare oggetto di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.
La prova del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui ai numeri 2), 4) e 5) e della condizione di cui al n. 6) può essere fornita, rispettivamente, entro 90 giorni ed entro 18 mesi dalla data della autorizzazione.
I termini di cui al precedente comma possono, per giustificati motivi, essere prorogati di non oltre 60 giorni dal comitato provinciale competente.
Fino a quando non sia intervenuta l'autorizzazione di cui alla presente legge e non si sia data la prova del possesso di tutti i requisiti e delle condizioni di cui al primo comma, l'iscrizione avviene in via provvisoria in un elenco separato. Per coloro i quali, pur possedendo i requisiti e le condizioni di cui al presente articolo, abbiano in corso procedimenti penali in cui sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che importi l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa, l'iscrizione all'albo è rilasciata in via provvisoria, salvo il disposto di cui al capoverso del precedente n. 7).
Coloro i quali, nei termini stabiliti dai commi precedenti, non forniscano le prove richieste sono esclusi dall'elenco e decadono dall'autorizzazione".