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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 maggio 1988, n. 279

Modificazioni alle precedenti disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi.

note: Entrata in vigore del decreto: 05/08/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/2015)
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Testo in vigore dal:  5-8-1988

Art. 1

IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1899 che approva il testo unico coordinato dal regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto passeggeri;
Visto l'art. 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, che stabilisce i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto;
Visto il regolamento per la pesca marittima approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
Vista la legge 5 giugno 1974, n. 282, che, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045 del 1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare o modificare le tabelle annesse alla citata legge n. 1045/1939, art. 88;
Visto l'art. 21 del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto approvato con decreto ministeriale 15 settembre 1977;
Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986 che reca aggiornamenti e modifiche alle disposizioni concernenti i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi;
Considerata la necessità di aggiornare parzialmente le tabelle allegate al citato decreto ministeriale del 24 dicembre 1986 e di meglio individuare sia i materiali che devono essere contenuti nelle cassette di pronto soccorso previste dal menzionato regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto che l'ambito di applicabilità delle disposizioni del presente decreto alle unità addette alla pesca costiera ravvicinata ed alla navigazione da diporto;
Decreta:
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto dovranno avere in dotazione i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari indicati nell'elenco allegato che fa parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 maggio 1988

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 25 maggio 1988 Il Ministro della sanità DONAT CATTIN Il Ministro della marina mercantile PRANDINI

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai

sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il D.M. 18 luglio 1899 ha approvato il T.U. coordinato che stabilisce le condizioni speciali richieste alle navi addette al trasporto dei passeggeri.
- La legge n. 1045/1939 reca norme sulle condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali e, all'art. 88, stabilisce che i medicinali, gli oggetti di medicatura o gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto, siano quelli indicati in apposite tabelle annesse alla legge medesima.
- Il regolamento per la pesca marittima, approvato con D P.R. n. 1639/1968, disciplina la pesca esercitata nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo.
- Il D P.R. n. 1154/1972, che approva il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, determina i requisiti ai quali devono rispondere le navi, secondo i loro vari tipi e secondo la specie di navigazione e di traffico cui sono adibite, ai fini della sicurezza della navigazione.
- La legge n. 292/1974, integrando il citato art. 88 della legge n. 1045/1939, consente ai Ministri della sanità e della marina mercantile di aggiornare e modificare le tabelle annesse alla citata legge 1045/1939.
- Il D.M. 15 settembre 1977 (regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto) contiene le norme di sicurezza per le unità da diporto in relazione al tipo ed all'impiego; all'art. 21, lettera m), prescrive tra le dotazioni richieste per le imbarcazioni e le navi da diporto abilitate alla navigazione oltre 6 miglia dalla costa una cassetta contenente materiale di pronto soccorso.
- Il D P.R. n. 1154/1972, già citato, determina le caratteristiche della navigazione cui sono abilitate le navi mercantili ai punti:
47: "Navigazione internazionale lunga: una navigazione che si svolge tra i porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa".
48: "Navigazione internazionale breve (per le sole navi da passeggeri): una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località dove l'equipaggio e i passaggeri possono trovare rifugio, sempre che la distanza tra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia".
49: "Navigazione internazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti di Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa".
50: "Navigazione nazionale: una navigazione che svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa".
51: "Navigazione nazionale costiera: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa".
52: "Navigazione nazionale litorale: una navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa".
- L'art. 9 del D P.R. n. 1639/1968 definisce i seguenti tipi di pesca:
la pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 6 miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di 4a categoria o da terra;
la pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 20 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla 3a;
la pesca d'altura si esercita nelle acque del mare Mediterraneo, con navi da pesca di categoria non inferiore alla seconda;
la pesca oceanica si esercita oltre gli Stretti con navi di 1a categoria.
- La legge n. 50/1971, all'art. 1, determina la denominazione delle costruzioni destinate alla navigazione da diporto come segue:
unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
nave da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario, o a motore destinata alla navigazione da diporto e di stazza lorda superiore a 30 tonnellate;
imbarcazione da diporto: ogni costruzione a vela, anche se con motore ausiliario o a motore destinata alla navigazione da diporto di stazza lorda fino a 50 tonnellate; e che non sia compresa nella categoria natanti; natanti da diporto: ogni piccola unità da diporto esente dall'obbligo di iscrizione nei registri tenuti dalle autorità competenti come specificato nell'art. 13 della legge medesima.