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LEGGE 14 febbraio 1949, n. 41

Trattamento di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato proveniente da linee secondarie non iscritto al fondo pensioni.

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Testo in vigore dal:  18-3-1949
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma, dell'art. 2 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, è abrogato.