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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. 1222

Assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro nelle imprese private.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/1966)
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Testo in vigore dal:  25-10-1966
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Art. 2


Hanno diritto ad essere assunti agli effetti del presente decreto, i lavoratori che non abbiano superato i 60 anni, se uomini, e i 55 se donne, i quali a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 40%.
La disposizione precedente non è applicabile nei confronti dei mutilati ed invalidi del lavoro che abbiano perduto ogni capacità lavorativa e di quelli che, a giudizio della Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, per la natura ed il grado della loro invalidità possono riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 14 ottobre 1966, n. 851 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La predetta misura di riduzione della capacità lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private".