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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 agosto 1947, n. 869

Nuovo disposizioni sulle integrazioni salariali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-2024
aggiornamenti all'articolo

Art. 3



Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria:
le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
le imprese di spettacoli;
gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale;
le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari;
le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili;
le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato.
Su richiesta delle Amministrazioni interessate, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, le imprese industriali degli enti pubblici possono essere assoggetate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. (11)
(13)
((14))
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che "L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che gli esercenti impianti trasporto a fune sono esclusi dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria. I versamenti contributivi effettuati in applicazione delle norme predette, se eseguiti anteriormente alla data del 14 giugno 1995, restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni, fino a tale data."
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AGGIORNAMENTO (13)

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208, non prevede più (con l'art. 46, comma 1, lettera b)) l'abrogazione dell'art. 3.
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AGGIORNAMENTO (14)

La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto (con l'art. 1, comma 205) che "L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498, si interpreta nel senso che l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, è esclusa dall'applicazione delle norme sulle integrazioni dei guadagni degli operai dell'industria e alla stessa non si applicano le disposizioni in materia di integrazioni salariali, di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148".