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REGIO DECRETO 17 giugno 1900, n. 306

Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge n. 561, riflettente le tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche. (000U0306)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/09/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  18-9-1900

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e le ferrovie economiche;
Visto l'articolo 317 della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, allegato F;
Sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il Comitato Superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso Regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro dei Lavori Pubblici, per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 giugno 1900.

UMBERTO.

Lacava.

Visto, Il Guardasigilli: Bonasi.