DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109 (in G.U. 4/8/2021, n. 185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 5-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
               Agenzia per la cybersicurezza nazionale 
 
  1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della
cybersicurezza ((...)), l'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale,
denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma. 
  2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  ed  e'
dotata  di  autonomia  regolamentare,  amministrativa,  patrimoniale,
organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto
dal presente decreto. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si  avvalgono  dell'Agenzia  per
l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto. 
  3. Il direttore generale  dell'Agenzia  e'  nominato  tra  soggetti
appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18,  comma  2,
della  ((legge  23  agosto  1988,  n.  400)),  in  possesso  di   una
documentata esperienza di elevato livello nella gestione di  processi
di innovazione. Gli incarichi  del  direttore  generale  e  del  vice
direttore generale hanno la durata massima di  quattro  anni  e  sono
rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva
massima di ulteriori quattro anni. Il ((direttore))  generale  ed  il
((vice   direttore))   generale,   ove   provenienti   da   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori  ruolo  o  in
posizione  di  comando  o  altra  analoga  posizione,   secondo   gli
ordinamenti  di  appartenenza.  Per  quanto  previsto  dal   presente
decreto, il direttore generale dell'Agenzia e' il  diretto  referente
del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'  delegata,
ove istituita, ed e' gerarchicamente e  funzionalmente  sovraordinato
al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza
legale dell'Agenzia. 
  4. L'attivita' dell'Agenzia e'  regolata  dal  presente  decreto  e
dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dallo stesso. 
  5.  L'Agenzia  puo'  richiedere,  anche  sulla  base  di   apposite
convenzioni e nel rispetto degli ambiti di  precipua  competenza,  la
collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni,
((delle Forze armate,)) delle forze di polizia o di enti pubblici per
lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. 
  6. Il COPASIR ((, ai sensi di  quanto  previsto  dall'articolo  31,
comma  3,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,))  puo'  chiedere
l'audizione del  direttore  generale  dell'Agenzia  su  questioni  di
propria competenza.