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DECRETO-LEGGE 14 giugno 2021, n. 82

Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (21G00098)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109 (in G.U. 4/8/2021, n. 185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
Testo in vigore dal:  5-8-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Agenzia per la cybersicurezza nazionale
1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza
((...))
, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dal presente decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorità delegata, ove istituita, si avvalgono dell'Agenzia per l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.
3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato tra soggetti appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18, comma 2, della , in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di processi di innovazione. Gli incarichi del direttore generale e del vice direttore generale hanno la durata massima di quattro anni e sono rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il
((direttore))
generale ed il
((vice direttore))
generale, ove provenienti da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Per quanto previsto dal presente decreto, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorità delegata, ove istituita, ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.
4. L'attività dell'Agenzia è regolata dal presente decreto e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dallo stesso.
5. L'Agenzia può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni,
((delle Forze armate,))
delle forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.
6. Il COPASIR
((, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124,))
può chiedere l'audizione del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza.