DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-12-2020
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 177 
 
Esenzioni  dall'imposta  municipale  propria-IMU   per   il   settore
                              turistico 
 
  1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria
da  COVID  19,  per  l'anno  2020,  non  e'  dovuta  la  prima   rata
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da
738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: 
  a) immobili adibiti a stabilimenti balneari  marittimi,  lacuali  e
fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali; 
  b) immobili rientranti nella categoria  catastale  D/2  e  immobili
degli  agriturismo,  dei  villaggi  turistici,  degli  ostelli  della
gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie  marine  e  montane,
degli affittacamere per brevi soggiorni, delle  case  e  appartamenti
per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence  e  dei  campeggi,  a
condizione che i  relativi  proprietari  siano  anche  gestori  delle
attivita' ivi esercitate; 
  b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D  in  uso  da
parte di imprese esercenti attivita'  di  allestimenti  di  strutture
espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni. 
  2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti
dal comma 1, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per
l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto  del
Ministro dell'interno di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. (7) ((15)) 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto
dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della
Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 
  4. Agli oneri  derivanti  dal  presente  articolo,  pari  a  211,45
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
265. 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 78, comma 5)
che "Per il ristoro ai comuni  delle  minori  entrate  derivanti  dai
commi 1 e  3,  il  Fondo  di  cui  all'articolo  177,  comma  2,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di  85,95  milioni
di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla
L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 9, comma 3)  che
"Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1,
il Fondo di cui all'articolo  177,  comma  2,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, e' incrementato di  112,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2020". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 9-bis, comma 2) che "Per il ristoro
ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, il Fondo di cui
all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e'
incrementato di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020".