DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113

Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata. (18G00140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 5-8-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 24 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
 
  1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 10, dopo il comma 2-ter e'  inserito  il  seguente:
«2-quater. In caso di conferma del decreto  impugnato,  la  corte  di
appello  pone  a  carico  della  parte  privata   che   ha   proposto
l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.»; 
  b) all'articolo 17, al  comma  3-bis  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1) alla lettera c) dopo la parola «comunicazione»  e'  inserita  la
seguente: «sintetica» e le parole «La mancata comunicazione  comporta
l'inammissibilita' della proposta» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Il procuratore nei dieci giorni  successivi  comunica  all'autorita'
proponente l'eventuale sussistenza  di  pregiudizi  per  le  indagini
preliminari in corso. In  tali  casi,  il  procuratore  concorda  con
l'autorita' proponente modalita' per la presentazione congiunta della
proposta.»; 
  2) la lettera d) e' abrogata; 
  c) all'articolo 19, comma 4, all'ultimo  periodo,  dopo  le  parole
«sequestro della documentazione» sono inserite le seguenti:  «di  cui
al primo periodo»; 
  d) all'articolo 67, al comma 8, dopo le parole  «comma  3-bis,  del
codice di procedura penale» sono inserite le seguenti: «nonche' per i
reati di cui all'articolo 640,  secondo  comma,  n.  1),  del  codice
penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente  pubblico,  e
all'articolo 640-bis del codice penale». ((11)) 
  1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91,  comma
1-bis,  del  decreto  legislativo   6   settembre   2011,   n.   159,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di  fondi  europei
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al  31
dicembre 2021. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 30 luglio  2021,  n.  178
(in G.U. 1ª s.s. 04/08/2021, n. 31),  "1)  dichiara  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia  di  protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per
la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione  e  il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la
destinazione dei beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'
organizzata), convertito, con modificazioni,  in  legge  1°  dicembre
2018,  n.  132,  che  modifica  l'art.  67,  comma  8,  del   decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia  e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n.  136),  limitatamente  alle  parole  «e  all'articolo
640-bis del codice penale»; 
  2) dichiara, in via consequenziale, ai  sensi  dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 24, comma 1, lettera d), del d.l. n. 113 del
2018, come convertito, che modifica l'art. 67, comma 8, del d.lgs. n.
159 del 2011, limitatamente alle parole «nonche' per i reati  di  cui
all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a
danno dello Stato o di un altro ente pubblico»".