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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 74

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124. (17G00088)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/06/2017
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Testo in vigore dal:  22-6-2017

Art. 14

Modifiche all'articolo 21
del decreto legislativo n. 150 del 2009
1. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 150 del 2009, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.» .
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal presente decreto:
«Art. 21 (Bonus annuale delle eccellenze). - 1. Ogni amministrazione pubblica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3-bis dell'art. 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il personale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza.
2. Nei limiti delle risorse disponibili, la contrattazione collettiva nazionale determina l'ammontare del bonus annuale delle eccellenze.
3. Il personale premiato con il bonus annuale di cui al comma 1 può accedere agli strumenti premianti di cui agli articoli 22 e 26 a condizione che rinunci al bonus stesso.
4. Entro il mese di aprile di ogni anno, le amministrazioni pubbliche, a conclusione del processo di valutazione della performance, assegnano al personale il bonus annuale relativo all'esercizio precedente.».