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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 2012, n. 236

Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (13G00004)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2013
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Testo in vigore dal:  6-7-2013

Art. 5

Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali
(art. 3, d.P.R. n. 170 del 2005)
1. Le infrastrutture finanziate con fondi nazionali, con le modalità previste dall'art. 536 del codice dell'ordinamento militare, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO e quelle che, pur essendo usate da Forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'art. 536 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 536. (Programmi) - 1. I programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:
a) con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;
b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere.
2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.
3. L'attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.".