DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 (Raccolta 2012) (1)

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'. (12G0009)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 24/03/2012, n. 71).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2022)
Testo in vigore dal: 19-4-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 55 
 
 
Affidamento concessioni relative a infrastrutture  strategiche  sulla
                 base anche del progetto definitivo 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)). 
  1-bis. Per le attivita' di cui al  numero  80  dell'Allegato  I  al
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1º
agosto  2011,  n.  151,   i   termini   degli   adempimenti   restano
rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre  2006,
n. 264, e  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. 
  1-ter. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita'
di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonche' per le attivita'
di controllo delle opere di derivazione a valle e  condotte  forzate,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato  ad
effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013  per
provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione  a
tempo indeterminato  di  32  unita'  di  personale.  A  tal  fine  la
dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' incrementata di un numero corrispondente  di  posti.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo  periodo  si  provvede
mediante corrispondente parziale utilizzo della quota  delle  entrate
previste, per il medesimo  anno,  dall'articolo  2,  comma  172,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,  con  corrispondente  riduzione
della spesa relativa al funzionamento del Registro italiano dighe.  A
tal fine, dopo il primo periodo del suddetto comma 172,  e'  inserito
il seguente: "Una quota degli introiti che affluiscono annualmente  a
titolo di  contribuzione  degli  utenti  dei  servizi,  pari  a  euro
1.514.000 annui a decorrere dal 2013,  resta  acquisita  al  bilancio
dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio". 
  1-quater.  Fatto  salvo  il  conseguimento  dei  risparmi  previsti
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
esigenze  connesse  al  traffico  o   a   condizioni   meteorologiche
sfavorevoli la societa' ANAS e' autorizzata ad  utilizzare  personale
da adibire ai servizi di sicurezza  e  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con  corrispondente
riduzione delle somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi
attraverso procedure di esternalizzazione.