DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. (10G0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
 
 
      Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori 
 
  1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di  serieta'  ed
efficienza,  sono  abilitati  a  costituire  organismi  deputati,  su
istanza  della  parte  interessata,  a  gestire  il  procedimento  di
mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente  decreto.
Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 
  1-bis. Ai fini dell'abilitazione di  cui  al  comma  1  e  del  suo
mantenimento, costituiscono requisiti di serieta': 
    a)   l'onorabilita'   dei   soci,   degli   amministratori,   dei
responsabili e dei mediatori degli organismi; 
    b) la previsione, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo,
dello  svolgimento  in  via  esclusiva  di  servizi  di   mediazione,
conciliazione o  risoluzione  alternativa  delle  controversie  e  di
formazione nei medesimi ambiti; 
    c)  l'impegno  dell'organismo  a  non  prestare  i   servizi   di
mediazione,   conciliazione   e   risoluzione    alternativa    delle
controversie quando ha un interesse nella lite. (9) ((10)) 
  1-ter. Ai fini  di  cui  al  comma  1  costituiscono  requisiti  di
efficienza  dell'organismo  l'adeguatezza   dell'organizzazione,   la
capacita' finanziaria,  la  qualita'  del  servizio,  la  trasparenza
organizzativa, amministrativa e contabile, nonche' la  qualificazione
professionale del responsabile dell'organismo e quella dei mediatori.
(9) ((10)) 
  2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione,  la
sospensione e  la  cancellazione  degli  iscritti,  l'istituzione  di
separate sezioni del registro per la  trattazione  degli  affari  che
richiedono specifiche  competenze  anche  in  materia  di  consumo  e
internazionali, nonche' la determinazione delle indennita'  spettanti
agli organismi sono disciplinati con appositi  decreti  del  Ministro
della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo,
con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione  di  tali
decreti si applicano, in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  dei
decreti del Ministro della giustizia 23 luglio  2004,  n.  222  e  23
luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni  si  conformano,  sino  alla
medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti
dall'articolo  141  del  codice  del  consumo,  di  cui  al   decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
  3. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il  proprio  regolamento
di  procedura  e  il  codice  etico,  comunicando   ogni   successiva
variazione. Nel regolamento  devono  essere  previste,  fermo  quanto
stabilito   dal   presente   decreto,   le   procedure    telematiche
eventualmente utilizzate dall'organismo,  in  modo  da  garantire  la
sicurezza delle comunicazioni e il rispetto  della  riservatezza  dei
dati.  Al  regolamento  devono  essere  allegate  le  tabelle   delle
indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti privati e  dei
relativi criteri di calcolo,  proposte  per  l'approvazione  a  norma
dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro  il  Ministero
della giustizia valuta l'idoneita' del regolamento. (9) ((10)) 
  4. La vigilanza sul registro  e'  esercitata  dal  Ministero  della
giustizia e, con riferimento alla sezione per  la  trattazione  degli
affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche  dal  Ministero
dello sviluppo economico. 
  4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono  di  diritto  mediatori.
Gli avvocati  iscritti  ad  organismi  di  mediazione  devono  essere
adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria
preparazione con percorsi di  aggiornamento  teorico-pratici  a  cio'
finalizzati, nel rispetto di quanto  previsto  dall'articolo  62  del
codice   deontologico   forense.   Dall'attuazione   della   presente
disposizione non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica.(4) (9) ((10)) 
  5. Presso il Ministero della giustizia e'  istituito,  con  decreto
ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto  ,
in  conformita'  all'articolo  16-bis,  stabilisce  i   criteri   per
l'iscrizione, la  sospensione  e  la  cancellazione  degli  iscritti,
nonche' per lo svolgimento dell'attivita' di formazione, in  modo  da
garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo  stesso
decreto,  e'  stabilita  la  data  a   decorrere   dalla   quale   la
partecipazione all'attivita' di formazione di cui al  presente  comma
costituisce   per   il   mediatore   requisito   di    qualificazione
professionale. (9) ((10)) 
  6. L'istituzione  e  la  tenuta  del  registro  e  dell'elenco  dei
formatori avvengono nell'ambito delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali gia' esistenti, e  disponibili  a  legislazione  vigente,
presso il Ministero della giustizia e  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 84, comma 2) che  "Le
disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  decorsi  trenta  giorni
dall'entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto." 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 41, comma
1) che  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  7  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 41, comma 1)  che  "Le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma l, lettere c),  numero  3),
d), e), f), g), h), t), u),  v),  z),  aa)  e  bb),  si  applicano  a
decorrere dal 30 giugno 2023".