DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 31-7-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26
                            (Taglia-enti)

  1.  Gli  enti  pubblici  non  economici  con una dotazione organica
inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e
le  loro  federazioni,  delle  federazioni  sportive e degli enti non
inclusi  nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del  comma 5
dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la
cui  funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria  della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento
alle  leggi  20  luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della
memoria  e  30  marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche'  delle  Autorita'  portuali, degli enti parco e degli enti di
ricerca,  sono  soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, ad
eccezione  di  quelli  confermati  con  decreto  dei  Ministri per la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e per la semplificazione
normativa,  da  emanarsi  entro  il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi  tutti  gli  enti pubblici non economici, per i quali, alla
scadenza  del  31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti
di  riordino  ai  sensi  del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo
possono  essere  oggetto  di  regolamenti  di  riordino  di  enti  ed
organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della
legge  24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo
si  intende  comunque  rispettato  con l'approvazione preliminare del
Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono
soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i
cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31
ottobre  2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31
ottobre  2010,  con  esclusione  di  quelli  che  formano  oggetto di
apposite  previsioni  legislative  di  riordino entrate in vigore nel
corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri
vigilanti  comunicano  ai  Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa  gli  enti  che
risultano soppressi ai sensi del presente comma. (7) (27) ((38))
  2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione  vigilante  ovvero,  nel  caso  di  pluralita' di
amministrazioni   vigilanti,   a   quella   titolare  delle  maggiori
competenze  nella  materia che ne e' oggetto. L'amministrazione cosi'
individuata  succede  a titolo universale all'ente soppresso, in ogni
rapporto,  anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato,
alla  prima  scadenza  successiva  alla  soppressione  dell'ente, non
possono essere rinnovati o prorogati.
  3.  Il  comma  636  dell'articolo  2  e l'allegato A della legge 24
dicembre  2007,  n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.
  4.  All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta
legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le  parole  "Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione"  sono sostituite dalle seguenti: "Ministro
per  la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa";
    b)  le  parole "amministrative pubbliche statali" sono sostituite
dalle  seguenti:  "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche
in forma associativa,";
    c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2008".
  5.  All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le  parole  "e  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze" sono
sostituite  dalle  seguenti  ",  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".
  6.  L'Unita'  per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma
724,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' soppressa a decorrere
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente  decreto  e  la  relativa  dotazione finanziaria, pari a due
milioni  di  euro  annui,  comprensiva  delle risorse gia' stanziate,
confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. (27)
  7.   Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro per i rapporti con le Regioni,
sono  determinate  le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle
risorse di cui al comma 6.
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AGGIORNAMENTO (7)
  Il D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla
L.  30 dicembre 2008, n. 205, ha disposto (con l'art. 3, comma 3-bis)
che "Il termine del 31 marzo 2009, di cui al comma 1 dell'articolo 26
del   decreto-legge   25   giugno   2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133, per quel che
riguarda l'EIPLI, e' prorogato al 31 marzo 2010".
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AGGIORNAMENTO (27)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 194, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma
7-ter)  che "All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle
disposizioni  di  cui  al  comma  7-bis, quantificato in 2 milioni di
euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa,
di  pari  importo,  di  cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27
dicembre  2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133".
Inoltre  lo  stesso D.L. ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 1) che
"L'articolo  26,  comma  1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in
materia  di  procedimento  "taglia-enti", si interpreta nel senso che
l'effetto  soppressivo previsto dal secondo periodo concerne gli enti
pubblici  non  economici con dotazione organica pari o superiore alle
50  unita',  con esclusione degli enti gia' espressamente esclusi dal
primo periodo del comma 1".
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AGGIORNAMENTO (38)
  Il  D.L.  30  dicembre  2009,  n. 194, convertito con modificazioni
dalla  L. 26 febbraio 2010, n. 25, come modificato dall'art. 7, comma
30  del  D.L.  31 maggio 2010, n. 78, ha disposto (con l'art. 10-bis,
comma  1)  che  "L'articolo  26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno
2008,  n.  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, in materia di procedimento "taglia-enti", si interpreta
nel  senso  che  l'effetto  soppressivo  previsto dal secondo periodo
concerne  gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari
o   superiore   alle  50  unita',  con  esclusione  degli  enti  gia'
espressamente esclusi dal primo periodo del comma 1 nonche' di quelli
comunque  non  inclusi nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione,   come   individuati   dall'Istituto   nazionale  di
statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196".