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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 42

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 3/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2014)
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Testo in vigore dal:  31-7-2010
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Art. 5

Pagamento dei trattamenti
1. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni.
3.
((Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa.
In caso di pensione di inabilità la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione))
.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 12, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento, a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1 gennaio 2011"