DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 14-9-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
                         (Firma autenticata) 
 
  1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703  del  codice
civile,  la  firma  elettronica  o  qualsiasi  altro  tipo  di  firma
((elettronica))avanzata autenticata dal notaio o  da  altro  pubblico
ufficiale a cio' autorizzato. 
  2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,   anche   mediante
l'acquisizione  digitale  della  sottoscrizione   autografa,   o   di
qualsiasi  altro  tipo  di  firma   elettronica   avanzata   consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la  firma  e'
stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della
sua identita' personale, della validita'  dell'eventuale  certificato
elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto  non
e' in contrasto con l'ordinamento giuridico. 
  3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte  del  pubblico
ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2. 
  4. Se al documento informatico  autenticato  deve  essere  allegato
altro documento formato in originale su altro tipo  di  supporto,  il
pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica   autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23((...)).