DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 7-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                          Societa' agricole 
 
  1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che
hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita'  di
cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere  l'indicazione
di societa' agricola. ((Non costituiscono distrazione  dall'esercizio
esclusivo delle  attivita'  agricole  la  locazione,  il  comodato  e
l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonche'  di  terreni  e  di
fabbricati  ad  uso  strumentale  alle  attivita'  agricole  di   cui
all'articolo 2135 del  c.c.,  sempreche'  i  ricavi  derivanti  dalla
locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli  derivanti
dall'esercizio dell'attivita' agricola esercitata. Il requisito della
marginalita' si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei  ricavi
relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento
dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo  l'assoggettamento
di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.)) 
  2. Le societa' costituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  che  abbiano  i  requisiti  di  cui  al  presente
articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione
sociale la indicazione di "societa' agricola" ed adeguare lo statuto,
ove redatto. Le predette societa'  sono  esentate  dal  pagamento  di
tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale  o
denominazione sociale negli atti catastali e  nei  pubblici  registri
immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario. 
  3. L'esercizio del diritto di  prelazione  o  di  riscatto  di  cui
all'articolo 8 della legge 26  maggio  1965,  n.  590,  e  successive
modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n.  817,
spetta anche alla societa' agricola  di  persone  qualora  almeno  la
meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto
come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale  del  registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice  civile.
Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute,  altresi',  le
agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa
vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di
coltivatore diretto. 
  4.  Alle  societa'  agricole  di  cui  all'articolo  1,  comma   3,
qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le
agevolazioni  tributarie  in  materia  di  imposizione  indiretta   e
creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore  delle  persone
fisiche in  possesso  della  qualifica  di  coltivatore  diretto.  La
perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni
dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di
imprenditore agricolo  professionale  determina  la  decadenza  dalle
agevolazioni medesime. 
  4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4  sono  riconosciute  anche
alle societa' agricole di persone con  almeno  un  socio  coltivatore
diretto,  alle  societa'  agricole  di   capitali   con   almeno   un
amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative
con almeno un  amministratore  socio  coltivatore  diretto,  iscritti
nella  relativa  gestione  previdenziale  e  assistenziale.   PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. La perdita dei requisiti
di cui al presente comma nei cinque anni dalla data  di  applicazione
delle  agevolazioni  determina  la   decadenza   dalle   agevolazioni
medesime.