DECRETO LEGISLATIVO 21 maggio 2004, n. 170

Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2016)
Testo in vigore dal: 6-5-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  legislativo  si  applica  ai  contratti  di
garanzia finanziaria a condizione che: 
    a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto; 
  ((b) la garanzia finanziaria sia stata prestata e tale  prestazione
sia provata per iscritto. La prova deve  consentire  l'individuazione
della data di costituzione e delle attivita'  finanziarie  costituite
in garanzia. A  tale  fine  e'  sufficiente  la  registrazione  degli
strumenti finanziari sui conti  degli  intermediari  ai  sensi  degli
articoli 83-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio  1998,
n. 58, e l'annotazione del contante sul conti di  pertinenza.  Per  i
crediti, la consegna per iscritto di un atto  al  beneficiario  della
garanzia contenente l'individuazione del  credito  e'  sufficiente  a
provare la fornitura del credito costituito in  garanzia  finanziaria
tra le parti.)) 
  2. Nel presente decreto legislativo, l'espressione: "per  iscritto"
si intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi  altro
supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia. 
((2-bis. Le disposizioni del presente decreto  non  si  applicano  ai
crediti per i quali il debitore  e'  un  consumatore  quale  definito
dall'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE, salvo i casi
in cui il beneficiario della garanzia o il datore della  garanzia  di
tali crediti sia uno degli enti  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera d), numero 2). 
  2-ter. Fatto salvo il divieto di  clausole  abusive  nei  contratti
stipulati con i consumatori previsto dalla direttiva 93/13/CEE, e dal
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, i debitori dei  crediti
possono rinunciare per iscritto: 
    a) ai diritti di compensazione nei confronti  dei  creditori  del
credito e nei confronti delle persone a cui il creditore  ha  ceduto,
impegnato o altrimenti mobilizzato il credito come garanzia; 
    b) ai  diritti  derivanti  da  norme  sul  segreto  bancario  che
impedirebbero o limiterebbero la capacita' del creditore del  credito
di  fornire  informazioni  sul  credito  o  sul  debitore   ai   fini
dell'utilizzo del credito come garanzia.)) 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 9 ottobre 2008,  n.  155,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 4 dicembre 2008, n. 190, ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la  Banca
d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti  mediante  pegno  o
cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei
confronti del debitore e  dei  terzi  aventi  causa,  all'atto  della
sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga  agli
articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma
1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto  legislativo  21
maggio 2004, n. 170". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 24 marzo 2011, n. 48 ha disposto (con l'art. 5, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto legislativo,  ad  eccezione
di quella contenuta nell'articolo 3, si applicano a decorrere dal  30
giugno 2011".