LEGGE 1 agosto 2002, n. 166

Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 18-8-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 18-8-2002
                              Art. 21.
               (Giochi olimpici invernali Torino 2006)
   1.  Per  la realizzazione e il completamento delle infrastrutture,
sportive  e  turistiche,  che  insistono sul territorio della regione
Piemonte,  individuate con apposito programma deliberato dalla giunta
regionale  della medesima regione, funzionali allo svolgimento dei XX
Giochi  olimpici  invernali  Torino  2006, sono autorizzati limiti di
impegno  quindicennali  di  10.329.138  euro  per  l'anno  2003  e di
5.164.569 euro per l'anno 2004.
   2.  La  regione  Piemonte  e'  autorizzata  a contrarre mutui o ad
effettuare altre operazioni finanziarie per i fini di cui al comma 1.
Le  relative  rate  di  ammortamento  per  capitale ed interessi sono
corrisposte  agli istituti finanziatori dal Ministero dell'economia e
delle finanze.
   3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  10.329.138  euro  per  l'anno 2003 ed a 15.493.707 euro per l'anno
2004,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.