LEGGE 6 luglio 2002, n. 137

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici.

note: Entarta in vigore della legge: 23-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2006)
Testo in vigore dal: 29-7-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6
    Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale

  1.  Il  Governo  e'  delegato ad adottare, entro ((trentasei)) mesi
dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle  competenze  costituzionali  delle  regioni, uno o piu' decreti
legislativi,  ai  sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000,
n.  328,  secondo  le  procedure,  i  principi  e i criteri direttivi
contenuti  nel  citato articolo, nonche', ai fini della definizione e
classificazione  degli  emolumenti  riservati  a  soggetti affetti da
minorazioni  visive, secondo i parametri per la classificazione delle
minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.