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LEGGE 6 luglio 2002, n. 137

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonchè di enti pubblici.

note: Entarta in vigore della legge: 23-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/2006)
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Testo in vigore dal:  29-7-2004
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Art. 6

Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
((trentasei))
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138.