DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-4-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 56. 
          Diritto al rientro e alla conservazione del posto 
         (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 2, comma 6; 
            legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 17, comma 1) 
 
  1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II
e III, le lavoratrici hanno diritto di conservare il posto di  lavoro
e, salvo che espressamente vi rinuncino, di  rientrare  nella  stessa
unita' produttiva  ove  erano  occupate  all'inizio  del  periodo  di
gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune,  e  di  permanervi
fino al compimento di un anno di eta'  del  bambino;  hanno  altresi'
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti, nonche' di beneficiare di eventuali miglioramenti  delle
condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via
legislativa o regolamentare,  che  sarebbero  loro  spettati  durante
l'assenza. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore
al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternita'. 
  3.  Negli  altri  casi  di  congedo,  di  permesso  o   di   riposo
disciplinati dal presente testo unico, la lavoratrice e il lavoratore
hanno diritto alla conservazione del posto di  lavoro  e,  salvo  che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa unita' produttiva
ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel
medesimo comune;  hanno  altresi'  diritto  di  essere  adibiti  alle
mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. 
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso
di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1  e  2
si applicano fino a un  anno  dall'ingresso  del  minore  nel  nucleo
familiare. 
  4-bis. L'inosservanza delle  disposizioni  contenute  nel  presente
articolo e' punita con ((le sanzioni di cui  all'articolo  54,  comma
8.))  Non  e'  ammesso  il  pagamento  in  misura  ridotta   di   cui
all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.