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DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 2000, n. 274

Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-4-2001. N.B.: l'entrata in vigore è stata prorogata al 2/1/2002. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2024)
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Testo in vigore dal:  8-8-2009
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Art. 20-bis

(( (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato
in casi particolari). ))
((
1. Per i reati procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero contenente:
a) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia;
b) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio;
c) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia.
5. Si applica l'articolo 20, comma 5.
))