DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2005
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 213
        (( Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

  1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano
il  servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri
informatici  e  con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici,   in   luogo   di   quelli  cartacei,  le  cui  evidenze
informatiche  valgono  a fini di documentazione, ivi compresa la resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
  2.  La  convenzione  di  tesoreria  di  cui  all'articolo  210 puo'
prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
possano   essere  effettuati,  oltre  che  per  contanti  presso  gli
sportelli  di  tesoreria,  anche con le modalita' offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
  3.   Gli  incassi  effettuati  dal  tesoriere  mediante  i  servizi
elettronici  interbancari  danno  luogo  al  rilascio  di quietanza o
evidenza  bancaria  ad  effetto liberatorio per il debitore; le somme
rivenienti  dai  predetti  incassi sono versate alle casse dell'ente,
con  rilascio  della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si
rendono  liquide  ed  esigibili  in  relazione ai servizi elettronici
adottati  e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria. ))