LEGGE 16 dicembre 1999, n. 479

Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense.

note: Entrata in vigore della legge: 2-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2005)
Testo in vigore dal: 30-7-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 57

  1.  All'articolo  7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio  decreto  30  gennaio  1941, n. 12, e successive modificazioni,
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis.  Possono  svolgere  le  funzioni  di  giudice  incaricato dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonche'
di  giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno
svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento.
2-ter.  Il  giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase
delle   indagini   preliminari   nonche'   il   giudice  dell'udienza
preliminare non possono esercitare tali funzioni per piu' di sei anni
consecutivi.  Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso
il  compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio
delle  funzioni  e'  prorogato,  totalmente al relativo procedimento,
sino al compimento dell'attivita' medesima.
2-quater.  Il  tribunale in composizione monocratica e' costituito da
un  magistrato  che  abbia esercitato la funzione giurisdizionale per
non meno di tre anni.
2-quinquies.  Le  disposizioni  dei  commi  2-bis,  2-ter  e 2-quater
possono  essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di
servizio.  Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2".
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  2-bis dell'articolo 7-bis
dell'ordinamento  giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941,  n.  12, introdotta dai commi del presente articolo, si applica
ai  giudici  che  assumono  le  funzioni  di  giudici  incaricati dei
provvedimenti  previsti  per  la fase delle indagini preliminari o di
giudici dell'udienza preliminare successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
  3. Per i giudici che svolgono le funzioni di giudice incaricato dei
provvedimenti  previsti  per  la fase delle indagini preliminari o di
giudice  dell'udienza  preliminare  i  ((dieci anni)) decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge.