LEGGE 23 febbraio 1999, n. 44

Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

note: Entrata in vigore della legge: 18-3-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/10/2018)
Testo in vigore dal: 18-3-1999
                               Art. 4.
                    (Condizioni dell'elargizione)
 1. L'elargizione e' concessa a condizione che:
 a)  la  vittima  non  abbia  aderito o abbia cessato di aderire alle
richieste   estorsive;   tale   condizione  deve  permanere  dopo  la
presentazione della domanda di cui all'articolo 13;
 b) la vittima non abbia concorso nel fatto delittuoso o in reati con
questo  connessi  ai  sensi  dell'articolo 12 del codice di procedura
penale;
 c)  la  vittima, al tempo dell'evento e successivamente, non risulti
sottoposta  a  misura  di  prevenzione  o al relativo procedimento di
applicazione,  ai  sensi  delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31
maggio   1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  ne'  risulti
destinataria  di  provvedimenti che dispongono divieti, sospensioni o
decadenze  ai  sensi  degli  articoli  10 e 10-quater, secondo comma,
della  medesima  legge  n.  575  del  1965,  salvi  gli effetti della
riabilitazione;
 d)  il  delitto  dal quale e' derivato il danno, ovvero, nel caso di
danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano
stati riferiti all'autorita' giudiziaria con l'esposizione di tutti i
particolari dei quali si abbia conoscenza.
 2. Non si tiene conto della condizione prevista dalla lettera c) del
comma 1 se la vittima fornisce all'autorita' giudiziaria un rilevante
contributo  nella  raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione
dei  fatti  e  per  l'individuazione  o la cattura degli autori delle
richieste  estorsive,  o  del delitto dal quale e' derivato il danno,
ovvero  di  reati  connessi  ai  sensi dell'articolo 12 del codice di
procedura penale.
          Note all'art. 4:
           - Il testo vigente dell'art. 12 del  codice  di  procedura
          penale e' il seguente:
           "Art.  12 (Casi di connessione). - 1. Si ha connessione di
          procedimenti:
           a) se il reato per cui si procede  e'  stato  commesso  da
          piu' persone in concorso o cooperazione fra loro, o se piu'
          persone   con   condotte   indipendenti  hanno  determinato
          l'evento;
           b) se una persona e imputata di piu'  reati  commessi  con
          una  sola  azione  od  omissione  ovvero con piu' azioni od
          omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;
           c) se dei reati per cui si  procede  gli  uni  sono  stati
          commessi  per  eseguire  o  per  occultare  gli  altri o in
          occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al
          colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto  o
          l'impunita'".
           -  La  legge  27  dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di
          prevenzione nei confronti delle persone pericolose  per  la
          sicurezza e per la pubblica moralita'".
           -  La  legge  31  maggio 1965, n. 575, reca: "Disposizioni
          contro la mafia".
           -  Il testo vigente degli articoli 10 e 10-quater, secondo
          comma, della citata legge n. 575 del 1965, e' il seguente:
           "Art. 10. - Le persone alle quali sia stata applicata  con
          provvedimento  definitivo  una  misura  di  prevenzione non
          possono ottenere:
           a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
           b) concessioni  di  acque  pubbliche  e  diritti  ad  esse
          inerenti  nonche'  concessioni  di beni demaniali allorche'
          siano    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriali;
           c)  concessioni  di  costruzione, nonche' di costruzione e
          gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
          concessioni di servizi pubblici;
           d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori  di
          opere,    beni    e   servizi   riguardanti   la   pubblica
          amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,  nei
          registri  della  camera  di  commercio  per l'esercizio del
          commercio all'ingrosso  e  nei  registri  di  commissionari
          astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
           e)   altre   iscrizioni   o   provvedimenti   a  contenuto
          autorizzatorio,   concessorio,   o   abilitativo   per   lo
          svolgimento    di   attivita'   imprenditoriali,   comunque
          denominati;
           f) contributi, finanziamenti o mutui  agevolati  ed  altre
          erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
          o  erogati  da  parte dello Stato, di altri enti pubblici o
          delle Comunita' europee, per lo  svolgimento  di  attivita'
          imprenditoriali.
           2.  Il  provvedimento  definitivo  di  applicazione  della
          misura di prevenzione determina  la  decadenza  di  diritto
          dalle  licenze,  autorizzazioni,  concessioni,  iscrizioni,
          abilitazioni ed erogazioni di cui al comma  1,  nonche'  il
          divieto  di  concludere  contratti  di  appalto, di cottimo
          fiduciario,  di  fornitura  di  opere,   beni   o   servizi
          riguardanti   la   pubblica   amministrazione   e  relativi
          subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i  noli
          a  caldo  e  le forniture con posa in opera. Le licenze, le
          autorizzazioni  e  le  concessioni  sono  ritirate   e   le
          iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
           3.   Nel   corso   del  procedimento  di  prevenzione,  il
          tribunale, se sussistono motivi  di  particolare  gravita',
          puo'  disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
          1 e 2 e  sospendere  l'efficacia  delle  iscrizioni,  delle
          erogazioni  e  degli  altri provvedimenti ed atti di cui ai
          medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo'  essere
          in  qualunque  momento  revocato  dal  giudice procedente e
          perde efficacia se non e' confermato  con  il  decreto  che
          applica la misura di prevenzione.
           4.  Il  tribunale  dispone  che  i  divieti e le decadenze
          previsti dai commi 1 e 2 operino  anche  nei  confronti  di
          chiunque  conviva  con la persona sottoposta alla misura di
          prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni,
          societa' e consorzi di cui la persona sottoposta  a  misura
          di  prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
          modo scelte  e  indirizzi.  In  tal  caso  i  divieti  sono
          efficaci per un periodo di cinque anni.
           5.  Per  le  licenze  ed  autorizzazioni  di  polizia,  ad
          eccezione  di  quelle  relative  alle  armi,  munizioni  ed
          esplosivi,  e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
          le decadenze e i divieti  previsti  dal  presente  articolo
          possono  essere  esclusi  dal  giudice  nel caso in cui per
          effetto degli  stessi  verrebbero  a  mancare  i  mezzi  di
          sostentamento all'interessato e alla famiglia.
           5-bis.  Salvo  che  si tratti di provvedimenti di rinnovo,
          attuativi  o  comunque  conseguenti  a  provvedimenti  gia'
          disposti,  ovvero  di  contratti  derivati  da  altri  gia'
          stipulati dalla pubblica amministrazione,  le  licenze,  le
          autorizzazioni,   le   concessioni,   le   erogazioni,   le
          abilitazioni e le  iscrizioni  indicate  nel  comma  1  non
          possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
          contratti  o  subcontratti  indicati  nel  comma 2 non puo'
          essere consentita a favore di persone nei cui confronti  e'
          in  corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
          preventiva comunicazione al giudice  competente,  il  quale
          puo'  disporre,  ricorrendone i presupposti, i divieti e le
          sospensioni previsti a norma del comma 3.  A  tal  fine,  i
          relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
          quando  il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
          non superiore a venti giorni dalla data in cui la  pubblica
          amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
           5-ter.  Le  disposizioni  dei  commi 1, 2 e 4 si applicano
          anche nei confronti delle persone condannate  con  sentenza
          definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
          di  appello,  per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma
          3-bis, del codice di procedura penale".
           "Art. 10-quater, secondo comma. I  provvedimenti  previsti
          dal  comma  4  dell'art.  10  possono  essere  adottati, su
          richiesta del procuratore della Repubblica o del  questore,
          quando    ne    ricorrano   le   condizioni,   anche   dopo
          l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta
          provvede lo stesso tribunale che ha disposto la  misura  di
          prevenzione,   con   le  forme  previste  per  il  relativo
          procedimento  e  rispettando  la  disposizione  di  cui  al
          precedente comma".