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DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  29-7-2003
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Art. 69

(Commissario straordinario)
1. Nei casi di gravi inosservanze degli obblighi sanciti nella convenzione, di risultati particolarmente negativi della gestione, di manifesta impossibilità di funzionamento degli organi di vertice dell'agenzia o per altre gravi ragioni di interesse pubblico, con decreto dei presidente del consiglio dei ministri su proposta del ministro delle finanze può essere nominato un commissario straordinario, il quale assume i poteri, previsti dal presente decreto legislativo e dallo statuto di ciascuna agenzia, del direttore del
(( comitato di gestione ))
dell'agenzia. Per i compensi del commissario straordinario si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 6.
2. La nomina è disposta per il periodo di un anno e può essere prorogata per non oltre sei mesi. A conclusione dell'incarico del commissario sono nominati il direttore e il
((comitato di gestione))
subentranti.