DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-6-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14
                           (Attribuzioni)

  1.  Al  Ministero  dell'interno  sono  attribuite  le  funzioni e i
compiti  spettanti  allo Stato in materia di: garanzia della regolare
costituzione  e  del  funzionamento  degli organi degli enti locali e
funzioni  statali  esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della  sicurezza  pubblica,  difesa  civile,  politiche di protezione
civile  e  prevenzione  incendi,  salve  le  specifiche competenze in
materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti
civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico. ((26))
  2.  Il  ministero  svolge in particolare le funzioni e i compiti di
spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
    a)  garanzia  della  regolare  costituzione degli organi elettivi
degli  enti  locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi
elettorali,  vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attivita'
di collaborazione con gli enti locali;
    b)  tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento
delle forze di polizia;
    c)   amministrazione   generale   e   supporto   dei  compiti  di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
    d)   tutela   dei  diritti  civili,  ivi  compresi  quelli  delle
confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
    d-bis)  organizzazione e funzionamento delle strutture centrali e
periferiche   dell'amministrazione,  con  particolare  riguardo  alle
politiche del personale dell'amministrazione civile e alla promozione
e  sviluppo  delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
  3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del
fuoco  anche  gli  altri  compiti  ad  esso assegnati dalla normativa
vigente. ((26))
  4. Restano ferme le disposizioni della legge 1 aprile 1981, n. 121.
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AGGIORNAMENTO (26)
  Il  D.L.  31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla
L.  26  luglio  2005,  n.  152,  nel  modificare  l'art. 1 del D.L. 7
settembre  2001,  n.  343,  convertito  con  modificazioni dalla L. 9
novembre  2001,  n.  401, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4,
comma  1)  che  le disposizioni previste dai commi 1 e 3 del presente
articolo,  limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti
riferimenti   al   Ministro   od   al  Ministero  dell'interno,  sono
conseguentemente abrogate.