LEGGE 28 luglio 1999, n. 266

Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura.

note: Entrata in vigore della legge: 21-8-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio  e
della   programmazione   economica   definisce,   d'intesa   con   il
Dipartimento della funzione pubblica, il  quadro  delle  esigenze  ai
fini  della  perequazione  dei  trattamenti  del  personale  di   cui
all'articolo 24, commi 5 e 6,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. Nel Documento di programmazione  economico-finanziaria  per  gli
esercizi 2000-2002, nel quadro  delle  piu'  generali  compatibilita'
della finanza pubblica e della complessiva politica per il  personale
pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1. 
  3. La legge finanziaria per il triennio  2000-2002,  in  attuazione
degli indirizzi del Documento di programmazione economico-finanziaria
ed a norma dell'articolo 11, comma  3,  lettera  h),  della  legge  5
agosto 1978, n.  468,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
indica l'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  ciascuno  degli
esercizi del triennio considerato. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)). 
  5. I procedimenti negoziali di cui  agli  articoli  1  e  10  della
presente  legge,  in  relazione  agli   obiettivi   di   conferma   e
rafforzamento  della  specificita'  ed  unitarieta'  di  ruolo  delle
carriere  diplomatica  e  prefettizia   ivi   indicati,   assicurano,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi  omogenei
e proporzionati, secondo appositi parametri, in tale  sede  definiti,
rapportati  alla  figura  apicale,  del  trattamento  economico   del
personale delle predette carriere. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. la' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e  di
farla osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 28 luglio 1999 
 
                               CIAMPI 
 
                                    D'ALEMA, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
 
                                  DINI, Ministro degli affari esteri 
 
                                      Russo JERVOLINO, Ministro degli 
                                  interni 
 
                                  SCOGNAMIGLIO PASINI, Ministro della 
                                  difesa 
 
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO