LEGGE 13 maggio 1999, n. 133

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

note: Entrata in vigore della Legge: 18-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2017)
Testo in vigore dal: 11-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 27. 
(Disposizioni  in  favore  delle  popolazioni  colpite  da  calamita'
                             pubbliche). 
 
   1. Sono deducibili dal reddito d'impresa ai  fini  delle  relative
imposte le erogazioni liberali in denaro effettuate in  favore  delle
popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi
straordinari anche se avvenuti in altri  Stati,  per  il  tramite  di
fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti. 
 
   2. Non si considerano destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ai sensi degli articoli 53, comma  2,  e  54,  comma  1,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
beni ceduti gratuitamente ai sensi del comma 1. 
 
   3. I trasferimenti dei beni di cui ai commi 1 e 2, effettuati  per
le finalita' di cui al comma 1, non sono soggetti  all'imposta  sulle
donazioni. 
 
   ((4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di  cui
al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000)). 
 
   5. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in complessive lire 4 miliardi a decorrere  dall'anno  2000,
si  provvede  mediante  utilizzo  di  parte  delle  maggiori  entrate
rivenienti dalle disposizioni dei commi da 4 a 8 e  16  dell'articolo
10.