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LEGGE 31 marzo 1998, n. 73

Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonchè il completamento dei progetti FIO.

note: Entrata in vigore della legge: 8-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1998)
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Testo in vigore dal:  8-4-1998

Art. 6

Programma di metanizzazione della Sardegna
1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo approva il programma di metanizzazione della regione Sardegna sulla base delle relative vigenti disposizioni di legge.
2. A favore delle imprese che svolgono attività produttive situate nella regione Sardegna, appartenenti alle categorie individuate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che sostengono maggiori costi di produzione come diretta conseguenza della mancata attuazione del piano di cui al comma 1, è concesso, tenendo conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, un credito d'imposta a valere nel periodo d'imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998 e in quello successivo, nel limite dello stanziamento di cui al comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, sono fissati la misura, le modalità e i termini per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 2, da utilizzare per il versamento delle ritenute sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente e sui compensi da lavoro autonomo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla medesima rubrica. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.