LEGGE 15 dicembre 1998, n. 441

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

note: Entrata in vigore della legge: 6-01-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2012)
Testo in vigore dal: 25-3-2012
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 14 
                        Disposizioni fiscali 
 
  1. Al fine di favorire la continuita' dell'impresa agricola,  anche
se condotta in forma di societa' di persone,  gli  atti  relativi  ai
beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze,
le scorte  vive  e  morte  e  quant'altro  strumentale  all'attivita'
aziendale oggetto di successione o  di  donazione  tra  ascendenti  e
discendenti entro il  terzo  grado  sono  esenti  dall'imposta  sulle
successioni  e  donazioni,  dalle  imposte  catastali,  di  bollo   e
dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie  in  misura  fissa
qualora i soggetti interessati siano: 
    a) coltivatori diretti  ovvero  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta  anni,  iscritti
alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano
entro tre anni dal trasferimento; 
    b) giovani che non  hanno  ancora  compiuto  i  quaranta  anni  a
condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o  di
imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal
trasferimento,  iscrivendosi  alle  relative  gestioni  previdenziali
entro i successivi due anni. 
  2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere  dal
1999 a condizione  che  i  soggetti  di  cui  al  medesimo  comma  si
obblighino a coltivare o condurre direttamente i  fondi  rustici  per
almeno sei anni. 
((3. Ai soli fini delle imposte sui  redditi,  le  rivalutazioni  dei
redditi dominicali ed agrari  previste  dall'articolo  31,  comma  1,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo  3,  comma  50,
della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per  i
periodi di imposta  durante  i  quali  i  terreni  assoggettati  alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli  per
un periodo non inferiore a cinque anni,  con  diritto  di  precedenza
alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi  la
qualifica  di  coltivatore  diretto  o   di   imprenditore   agricolo
professionale, anche in forma  societaria  purche',  in  quest'ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia  detenuto
da giovani in  possesso  delle  suddette  qualifiche  di  coltivatore
diretto o  imprenditore  agricolo  professionale.  Le  qualifiche  di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di  cui
al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla  stipula
del contratto di affitto)). 
  4. Le disposizioni di cui al comma  3  si  applicano  anche  per  i
terreni il cui contratto di affitto, in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge, sia  rinnovato  alla  scadenza,  per  un
periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti di  cui  al
medesimo comma 3. 
  5. Dal 1 gennaio  1999,  i  giovani  agricoltori  in  possesso  dei
requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento
(CE)  n.  950/97,  qualora  acquistino  o  permutino  terreni,   sono
assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di
quella prevista dalla tariffa,  parte  prima,  articolo  1,  nota  I,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti  l'imposta  di
registro, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131. Per le finalita' di cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa nel limite di 16,2  miliardi  di  lire  annue  a
decorrere dal 1999. 
  6. Per favorire l'introduzione e la tenuta  della  contabilita'  da
parte delle imprese condotte da giovani agricoltori o da societa'  di
cui all'articolo 2, il Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con le  regioni  interessate,  e'  autorizzato  a  stipulare
accordi  o  convenzioni  per   fornire   assistenza,   formazione   e
informatizzazione. Per le finalita'  di  cui  al  presente  comma  e'
autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di lire per il  1999  e
di 3 miliardi di lire a decorrere dal 2000. (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 maggio 2001, n. 170 (in
G.U.  1a  s.s.  6/6/2001,  n.  22)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in  cui
autorizza il Governo, con riferimento all'ambito  territoriale  delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, a disciplinare, con proprio
regolamento, le modalita' di concessione ai giovani agricoltori degli
aiuti previsti dall'art.  13  del  regolamento  del  Consiglio  della
comunita' europea n. 950/1997, del 20 maggio 1997".