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LEGGE 18 giugno 1998, n. 194

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 10-7-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
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Testo in vigore dal:  10-7-1998

Art. 4

Norma di copertura
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari complessivamente a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997, lire 547,1 miliardi per l'anno 1998, lire 875,7 miliardi per l'anno 1999 e lire 1124,7 miliardi per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 41,5 miliardi per l'anno 1997 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 79,5 miliardi per l'anno 1998, lire 133,5 miliardi per l'anno 1999 e lire 124,5 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 331 miliardi per l'anno 1998, lire 467 miliardi per l'anno 1999 e lire 640 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a lire 136,6 miliardi per l'anno 1998, a lire 275,2 miliardi per l'anno 1999 e a lire 360,2 miliardi per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1998

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Flick