DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-5-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2019)
Testo in vigore dal: 5-7-2001
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25.
                            Procedimento

  1.  Il  procedimento  amministrativo  in  materia di autorizzazione
all'insediamento  di  attivita' produttive e' unico. L'istruttoria ha
per  oggetto  in  particolare  i profili urbanistici, sanitari, della
tutela ambientale e della sicurezza.
  2.  Il  procedimento,  disciplinato  con  uno o piu' regolamenti ai
sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si
ispira ai seguenti principi:
    a)  istituzione  di  uno  sportello  unico  presso  la  struttura
organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
    b)  trasparenza  delle procedure e apertura del procedimento alle
osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
    c) facolta' per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione
per   l'attestazione,   sotto   la   propria  responsabilita',  della
conformita'  del  progetto  alle  singole  prescrizioni  delle  norme
vigenti;
    d)  facolta' per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per
il  rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto
in  conformita'  alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione
favorevole  di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e
purche' abbia ottenuto la concessione edilizia;
    e)  previsione  dell'obbligo della riduzione in pristino nel caso
di falsita' di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di
errori   od   omissioni   materiali   suscettibili  di  correzioni  o
integrazioni;
    f)  possibilita'  del ricorso da parte del comune, nella qualita'
di  amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facolta' di
cui   alla   lettera   c),   alla   conferenza  di  servizi,  le  cui
determinazioni  sostituiscono il provvedimento ai sensi dell'articolo
14  della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15
maggio 1997, n. 127;
    g)  possibilita' del ricorso alla conferenza di servizi quando il
progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in
tal  caso,  ove  la  conferenza  di servizi registri un accordo sulla
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta  di  variante  sulla  quale  si pronuncia definitivamente il
consiglio  comunale,  tenuto  conto  delle  osservazioni,  proposte e
opposizioni   avanzate   in   conferenza  di  servizi  nonche'  delle
osservazioni  e  opposizioni  formulate  dagli aventi titolo ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150. ((10))
    h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non
collegati  professionalmente  ne'  economicamente  in  modo diretto o
indiretto  all'impresa,  con  la  presenza  dei  tecnici  dell'unita'
organizzativa,  entro  i  termini  stabiliti;  l'autorizzazione  e il
collaudo  non  esonerano  le amministrazioni competenti dalle proprie
funzioni  di  vigilanza  e controllo e dalle connesse responsabilita'
previste dalla legge.
  3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme
fondamentali  contenute  nel  presente articolo secondo le previsioni
dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 6-26 giugno 2001, n. 206 (in
G.U.  1a  s.s.  04/07/2001,  n.  26)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  della  lettera  g)  del comma 2 del presente articolo
"nella  parte  in  cui  prevede  che,  ove  la  conferenza di servizi
registri  un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione  costituisce  proposta  di  variante  sulla  quale  si
pronuncia  definitivamente il consiglio comunale, anche quando vi sia
il dissenso della regione".