DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 1997, n. 472

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-1998 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
              (Concorso di violazioni e continuazione). 
  1. E' punito con  la  sanzione  che  dovrebbe  infliggersi  per  la
violazione piu' grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una
sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a
tributi diversi ovvero commette, anche con piu' azioni od  omissioni,
diverse violazioni formali della medesima disposizione. 
  2. Alla stessa sanzione  soggiace  chi,  anche  in  tempi  diversi,
commette piu' violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o
tendono a pregiudicare la determinazione  dell'imponibile  ovvero  la
liquidazione anche periodica del tributo. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano  ai
fini di piu' tributi, si considera quale sanzione base  cui  riferire
l'aumento, quella piu' grave aumentata di un quinto. 
  4. Le previsioni dei commi 1, 2  e  3  si  applicano  separatamente
rispetto ai tributi erariali e  ai  tributi  di  ciascun  altro  ente
impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte  doganali  e  alle
imposte sulla produzione e sui consumi. (4) 
  5. Quando  violazioni  della  stessa  indole  vengono  commesse  in
periodi di imposta diversi, si applica  la  sanzione  base  aumentata
dalla meta' al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le  violazioni
o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte,  quando
in seguito vi provvede  determina  la  sanzione  complessiva  tenendo
conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se  piu'
atti di irrogazione danno luogo a processi  non  riuniti  o  comunque
introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione
dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto
delle violazioni risultanti dalle sentenze  precedentemente  emanate.
(4) 
  6.  Il  concorso  e  la   continuazione   sono   interrotti   dalla
constatazione della violazione. 
  7. Nei casi previsti dal presente articolo  la  sanzione  non  puo'
essere comunque  superiore  a  quella  risultante  dal  cumulo  delle
sanzioni previste per le singole violazioni. 
  8. Nei casi di accertamento con adesione, di mediazione  tributaria
e di  conciliazione  giudiziale,  in  deroga  ai  commi  3  e  5,  le
disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica  in  caso  di
progressione si applicano separatamente per  ciascun  tributo  e  per
ciascun periodo d'imposta. La  sanzione  conseguente  alla  rinuncia,
all'impugnazione  dell'avviso  di  accertamento  e  alla  definizione
agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del  presente  decreto  non
puo' stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto
di contestazione o di irrogazione delle sanzioni. (1) (20) ((21)) 
                                                                 (16) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1 aprile 1998, salvo quelle  che  introducono  i  nuovi  illeciti
previsti negli articoli 1, comma 1, lettera c), e 4, comma 1, lettera
d), ovvero modificano il  trattamento  sanzionatorio  in  senso  piu'
sfavorevole al contribuente." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99 ha disposto (con l'art. 4, comma  1)
che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal 1° aprile  1998,  salvo  quelle  che  modificano  il  trattamento
sanzionatorio in senso sfavorevole al contribuente." 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, come  modificato  dal  D.Lgs.  21
novembre 2014, n. 175, ha disposto (con l'art. 4, comma  6-quinquies)
che "Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono  trasmesse  in  via
telematica all'Agenzia delle  entrate  entro  il  7  marzo  dell'anno
successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti
Per ogni certificazione  omessa,  tardiva  o  errata  si  applica  la
sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo  12,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di  errata
trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica  se  la
trasmissione della corretta  certificazione  e'  effettuata  entro  i
cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158 ha  disposto  (con  l'art.  32,
comma 1) che le presenti modifiche si applicano  a  decorrere  dal  1
gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, come modificato  dalla  L.  28
dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 32, comma  1)  che  le
presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.