LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84

Riordino della legislazione in materia portuale.

note: Entrata in vigore della legge: 19-2-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/02/2023)
Testo in vigore dal: 24-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
   (Risorse finanziarie delle ((Autorita' di sistema portuale)) ) 
  1.  Le  entrate  delle  ((Autorita'  di  sistema  portuale))   sono
costituite: 
   a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine
comprese nell'ambito portuale, di cui all'articolo 18, e  delle  aree
demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali ((...)), nonche'
dai  proventi  di  autorizzazioni  per  operazioni  portuali  di  cui
all'articolo 16. Le ((Autorita' di  sistema  portuale))  non  possono
determinare canoni  di  concessione  demaniale  marittima  per  scopi
turistico-ricreativi, fatta eccezione per i canoni di concessione  di
aree destinate a porti turistici, in misura piu'  elevata  di  quanto
stabilito dalle autorita' marittime per aree contigue e concesse allo
stesso fine; 
   b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni  di  impianti
di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b); 
   c) salvo quanto previsto all'articolo 28,  comma  6,  dal  gettito
delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo  III  del
titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e all'articolo 1  della
legge  5  maggio  1976,  n.  355,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
   d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti
ed organismi pubblici; 
   e) da entrate diverse ((;)) 
   ((e-bis) diritti di porto.)) 
  2. Dal 1 gennaio 1994 cessano di essere erogati i  contributi  alle
organizzazioni portuali previsti dalle rispettive  leggi  istitutive,
nonche'  gli  stanziamenti  per  le  spese  per   l'installazione   e
l'acquisto di impianti portuali nei porti  di  Ancona,  Cagliari,  La
Spezia, Livorno e Messina. (1) 
  2-bis. Le ((Autorita' di sistema portuale)) possono avvalersi,  per
la riscossione coattiva dei canoni demaniali e degli  altri  proventi
di loro competenza,  della  procedura  ingiuntiva  di  cui  al  regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla
L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che
il termine del 1 gennaio 1994  previsto  dal  comma  2  del  presente
articolo, e' differito al 1 gennaio 1995.