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LEGGE 22 febbraio 1994, n. 146

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.

note: Entrata in vigore della legge: 19-3-1994 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/05/2006)
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  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI
    PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
    OBBLIGHI COMUNITARI
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    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    LIBERA CIRCOLAZIONE
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    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
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    CAPO II
    ASSICURAZIONI
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
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    CAPO III
    PROTEZIONE DEL CONSUMATORE
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  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
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    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    SANITÀ
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  • 32
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    LAVORO
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  • 34
  • orig.
  • 35
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VI
    AMBIENTE E AGRICOLTURA
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • orig.
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  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO VII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
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  • 44
  • 45
  • orig.
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  • 56
  • 57
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO
    DIRETTO E CRITERI SPECIALI
    DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    RELAZIONI DELLA COMUNITÀ
  • 58
  • 59
  • 60
  • Allegati
Testo in vigore dal:  19-3-1994

Art. 33

Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro è tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonché, in conformità alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese;
b) prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;
c) prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.
Nota all'art. 33:
- La dir. 91/533/CEE è pubblicata in G.U.C.E. n. L288 del 18 ottobre 1991. L'art. 4 recita:
"Art. 4 (Lavoratore espatriato). - 1. Se il lavoratore è invitato a svolgere il suo lavoro in uno o più paesi diversi dallo Stato membro alla cui legislazione e/o alla cui prassi è soggetto il contratto o il rapporto di lavoro, il o i documenti di cui all'art. 3 devono essere in possesso del lavoratore prima della sua partenza e devono comportare almeno le seguenti informazioni supplementari:
a) la durata del lavoro esercitato all'estero;
b) la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione;
c) se del caso, i vantaggi in denaro e in natura collegati all'espatrio;
d) se del caso, le condizioni del rimpatrio del lavoratore.
2. L'informazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) può eventualmente risultare da un riferimento alle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o statutarie o ai contratti collettivi che disciplinano le materie ivi considerate.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la durata del lavoro al di fuori del paese alla cui legislazione e/o alla cui prassi è soggetto il contratto o il rapporto di lavoro non supera un mese".