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DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1993, n. 564

Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1994.
Decreto-Legge convertito dalla L.22 febbraio 1994, n. 132 (in G.U. 28/02/1994, n.48).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1995)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994

Art. 2

1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unità a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:
a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocità non inferiore ai 30 nodi;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);
c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.
2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto la navi militari, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonché le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.
3. Sono altresì esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato.