DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-1994
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
                  Norme in materia di finanziamento 
  1. A decorrere dal periodo di  paga  in  corso  alla  data  del  1'
gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il  computo  dei
contributi di previdenza e  assistenza  sociale  e  per  gli  effetti
relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi  di
mensa e di trasporto predisposti dal datore di  lavoro  con  riguardo
alla generalita' dei lavoratori per esigenze connesse con l'attivita'
lavorativa,  nonche'  i  relativi  importi  sostitutivi  ((  ,  entro
determinati tetti stabiliti con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro  )).
Con decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  di
concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentite  le  organizzazioni
sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori   maggiormente
rappresentative  sul  piano  nazionale,  sono  individuati  ulteriori
servizi  parimenti  connessi  con   l'attivita'   lavorativa   aventi
carattere di generalita' per i  lavoratori  interessati,  i  relativi
importi sostitutivi  ed  i  rispettivi  tetti,  ai  fini  della  loro
esclusione dalla base contributiva previdenziale ed  assistenziale  e
per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando
gli equilibri finanziari delle gestioni interessate. 2.  Al  fine  di
assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni previdenziali,  di
cui  al  presente  decreto,  le  misure  delle  rispettive   aliquote
contributive  sono  variate,  in  relazione  alle  risultanze  e   al
fabbisogno delle  gestioni,  sulla  base  di  bilanci  elaborati  per
periodi non inferiori a tre anni. La  variazione  delle  aliquote  e'
disposta con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,  su  proposta  degli
organi di amministrazione delle gestioni interessate. 
  3. I dipendenti giornalisti professionisti  iscritti  nell'apposito
albo di categoria e  i  dipendenti  praticanti  giornalisti  iscritti
nell'apposito registro di categoria, i cui rapporti di  lavoro  siano
regolati    dal    contratto    nazionale     giornalistico,     sono
obbligatoriamente iscritti presso l'Istituto nazionale di  previdenza
dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".