DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 14-10-2020
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 15-nonies. 
(Limite massimo di eta' per il personale della dirigenza medica e per
              la cessazione dei rapporti convenzionali) 
 
  1. Il limite massimo di eta'  per  il  collocamento  a  riposo  dei
dirigenti  medici  e  del  ruolo  sanitario  del  Servizio  sanitario
nazionale, ivi compresi i responsabili  di  struttura  complessa,  e'
stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di eta',  ovvero,
su istanza dell'interessato, al maturare  del  quarantesimo  anno  di
servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza  non
puo' superare il  settantesimo  anno  di  eta'  e  la  permanenza  in
servizio non puo' dar luogo ad un aumento del numero  dei  dirigenti.
E' abrogata la legge 19 febbraio 1991, n. 50, fatto salvo il  diritto
a rimanere in servizio per coloro i  quali  hanno  gia'  ottenuto  il
beneficio. (39) (42) (55) ((57)) 
  2. Il personale medico universitario di cui  all'articolo  102  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cessa
dallo svolgimento delle  ordinarie  attivita'  assistenziali  di  cui
all'articolo 6, comma 1,  nonche'  dalla  direzione  delle  strutture
assistenziali, al  raggiungimento  del  limite  massimo  di  eta'  di
sessantasette  anni.  Il  personale  gia'  in  servizio  cessa  dalle
predette attivita' e direzione al compimento  dell'eta'  di  settanta
anni se alla data del 31 dicembre  1999  avra'  compiuto  sessantasei
anni e all'eta' di sessantotto  anni  se  alla  predetta  data  avra'
compiuto sessanta anni. I protocolli d'intesa tra  le  regioni  e  le
universita' e gli accordi attuativi dei medesimi,  stipulati  tra  le
universita' e le aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
disciplinano le modalita' e i limiti per l'utilizzazione del suddetto
personale  universitario  per  specifiche   attivita'   assistenziali
strettamente correlate all'attivita' didattica e di ricerca. (22) 
  3. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano  anche
nei  confronti  del  personale  a  rapporto  convenzionale   di   cui
all'articolo  8.  In  sede  di  rinnovo  delle  relative  convenzioni
nazionali sono stabiliti tempi e modalita' di attuazione. 
  4.  Restano  confermati  gli  obblighi  contributivi   dovuti   per
l'attivita' svolta, in qualsiasi forma,  dai  medici  e  dagli  altri
professionisti di cui all'articolo 8. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7-16 marzo 2001,  n.  71  (in
G.U.  1a  s.s.  21/3/2001,  n.12),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 15-nonies, comma 2, del decreto  legislativo
30 dicembre 1992,  n.  502  (Riordino  della  disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23  ottobre  1992,  n.
421), aggiunto dall'art. 13 del decreto legislativo 19  giugno  1999,
n. 229, nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico
universitario di cui all'art. 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle  ordinarie
attivita' assistenziali,  nonche'  dalla  direzione  delle  strutture
assistenziali, al raggiungimento  dei  limiti  massimi  di  eta'  ivi
indicati, in  assenza  della  stipula  dei  protocolli  d'intesa  tra
universita' e regioni previsti  dalla  stessa  norma  ai  fini  della
disciplina delle modalita'  e  dei  limiti  per  l'utilizzazione  del
suddetto   personale   universitario   per    specifiche    attivita'
assistenziali strettamente  connesse  all'attivita'  didattica  e  di
ricerca". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La L. 4 novembre 2010, n. 183 ha disposto (con l'art. 22, comma  3)
che "Le disposizioni di cui al comma 1  dell'articolo  15-nonies  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  come  modificato  dal
comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai dirigenti medici
e del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale  in  servizio
alla data del 31 gennaio 2010". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 6 marzo 2013 n.
33  (in   G.U.   1a   s.s.   13/3/2013,   n.   11),   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  del   combinato   disposto   degli
articoli 15-nonies, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 16, comma  1,
primo periodo, del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  503
(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei  lavoratori
privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della  legge  23  ottobre
1992, n. 421) - nel testo di essi quale vigente fino  all'entrata  in
vigore dell'art. 22 della legge 4 novembre 2010, n. 183  (Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie di  lavoro)  -  nella  parte  in  cui  non  consente  al
personale ivi contemplato che al raggiungimento del limite massimo di
eta' per il collocamento a riposo non abbia compiuto il numero  degli
anni richiesti per ottenere il minimo della pensione, di rimanere, su
richiesta, in servizio  fino  al  conseguimento  di  tale  anzianita'
minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (55) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 5-bis, comma
2) che "Al fine di garantire l'erogazione dei livelli  essenziali  di
assistenza e di fronteggiare la carenza di medici  specialisti,  fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici  del
Servizio  sanitario   nazionale   possono   presentare   domanda   di
autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite
del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque  non  oltre  il
settantesimo anno di eta'". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 30 dicembre 2019,  n.  162,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L.  14  agosto
2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre  2020,
n. 126, ha disposto (con l'art. 5-bis,  comma  2)  che  "Al  fine  di
assicurare un efficace assolvimento dei  compiti  primari  di  tutela
della  salute  affidati  al  Ministero  della  salute,  di  garantire
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e  di  fronteggiare
la carenza di medici specialisti e di specialisti  biologi,  chimici,
farmacisti, fisici, odontoiatri e  psicologi,  fino  al  31  dicembre
2022, in deroga  al  comma  1  dell'articolo  15-nonies  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici  e  sanitari
del  Servizio  sanitario  nazionale  nonche'  i  dirigenti   di   cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3,  possono
presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio
anche oltre il limite del quarantesimo anno  di  servizio  effettivo,
comunque non oltre il settantesimo anno di eta'".