DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2023)
Testo in vigore dal: 19-12-1996
aggiornamenti all'articolo
                    Art. 236 (Art. 78 Cod. Str.) 
     (Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in 
      circolazione e aggiornamento della carta di circolazione) 
  1. Ogni modifica alle  caratteristiche  costruttive  o  funzionali,
((tra quelle)) indicate nell'appendice  V  al  presente  titolo  ((ed
individuate  con  decreto  del  Ministero  dei  trasporti   e   della
navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.,)), o  che  determini
la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita  e
prova  del  veicolo  interessato,  presso  l'ufficio  ((...))   della
Direzione generale della M.C.T.C. ((competente  in  relazione))  alla
sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando  quest'ultima
e' effettuata da piu' ditte, senza che per  ogni  stadio  dei  lavori
eseguiti  venga  richiesto  il  rilascio   di   un   certificato   di
approvazione,  l'ufficio  ((...))  della  Direzione  generale   della
M.C.T.C. competente per  la  visita  e  prova  e'  quello  ((nel  cui
territorio di competenza ha sede la ditta)) che ha  operato  l'ultimo
intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve
essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni,  ciascuna
redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi  stadi,
con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge. 
  2. ((Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: 
    a) la massa complessiva massima; 
    b) la massa massima rimorchiabile; 
    b) le masse massime sugli assi; 
    d) il numero di assi; 
    e) gli interassi; 
    f) le carreggiate; 
    g) gli sbalzi; 
    h) il telaio anche se realizzato con  una  struttura  portante  o
equivalente; 
    i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi; 
    l) la potenza massima del motore; 
    m) il collegamento del  motore  alla  struttura  del  veicolo  e'
subordinata  al  rilascio,  da  parte  della  casa  costruttrice  del
veicolo,  di  apposito  nulla  osta,  salvo   diverse   o   ulteriori
prescrizioni della casa stessa.)) Qualora tale rilascio  non  avvenga
per motivi  diversi  da  quelli  di  ordine  tecnico  concernenti  la
possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla osta puo'  essere
sostituito da una  relazione  tecnica,  firmata  da  persona  a  cio'
abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in
questione. In tale caso deve  essere  eseguita  una  visita  e  prova
presso l'ufficio ((...))  della  Direzione  generale  della  M.C.T.C.
competente in base alla sede della ditta esecutrice  dei  lavori,  al
fine di accertare quanto attestato dalla  relazione  predetta,  prima
che venga eseguita la modifica richiesta. 
  3.  L'aggiornamento  dei  dati  interessati  dalla  modifica  viene
eseguito dall'ufficio  provinciale  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C. cui sia esibito  il  certificato  d'approvazione  definitivo
della  modifica  eseguita,  oppure  dall'ufficio  provinciale   della
Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima  visita
e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento  ha  luogo  mediante
l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i  cui  dati
vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. 
  ((4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce  le  competenze
dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessita'  di
distribuzione dei carichi di lavoro e  delle  possibilita'  operative
degli  uffici  stessi,   nonche'   delle   particolari   collocazioni
territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.))