LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Istituzione del giudice di pace.

note: Entrata in vigore della legge: 12-12-1991. Le disposizioni di cui agli artt. 3, commi 2 e 3, 7, 9, 10, 11, 13, da 15 a 34, da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno effetto a decorrere dal 2/1/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/01/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 46 
                           Regime fiscale 
 
  1. Le cause e le attivita' conciliative in sede non contenziosa  il
cui valore non eccede la somma di  euro  1.033,00  e  gli  atti  e  i
provvedimenti ad esse relativi sono soggetti  soltanto  al  pagamento
del contributo unificato, secondo gli importi previsti  dall'articolo
13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. 
  ((1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali  giudiziari,
i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione  sono
dovuti dal  notificante  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti.  Le
risorse derivanti dall'attuazione del presente  comma  restano  nella
disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la
piena funzionalita' degli uffici di  esecuzione  penale  esterna.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, su proposta  del  Ministro  della  giustizia,  le
occorrenti variazioni di bilancio)). 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 1998, N. 51. (4) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51,  come  modificato  dalla  L.  16
giugno 1998, n. 188, ha  disposto  (con  l'art.  247,  comma  1)  che
l'abrogazione  del  comma  2  del  presente  articolo  ha  effetto  a
decorrere dal 2 giugno 1999.