LEGGE 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.

note: Entrata in vigore della legge: 14-9-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
Testo in vigore dal: 21-3-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
                            I m p o s t e 
  1.  Tutti  i  possessori  di  cani  sono  tenuti  al  pagamento  di
un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila. 
  2. L'acquisto di un cane  gia'  assoggettato  all'imposta  non  da'
luogo a nuove imposizioni. 
  3. Sono esenti dall'imposta: 
    a) i cani esclusivamente adibiti alla guida  dei  ciechi  e  alla
custodia degli edifici rurali e del gregge; 
    b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel  comune,  la
cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che  paghino  gia'
l'imposta in altri comuni; 
    c)  i  cani  lattanti  per  il  periodo  di  tempo   strettamente
necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi; 
    d) i cani  adibiti  ai  servizi  dell'Esercito  ed  a  quelli  di
pubblica sicurezza; 
    e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o  associazioni
protezioniste senza fini di lucro; 
    f)  i  cani  appartenenti  a  categorie   sociali   eventualmente
individuate dai comuni. ((2)) 
    
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AGGIORNAMENTO (2)

    
  Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con modificazioni dalla L.
19 marzo 1993, n. 68 ha disposto (con l'art.  10,  comma  4)  che  il
presente articolo e' abrogato con effetto dall' anno 1992.