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LEGGE 11 agosto 1991, n. 273

Istituzione del sistema nazionale di taratura.

note: Entrata in vigore della legge: 10-09-1991
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Testo in vigore dal:  10-9-1991

Art. 3

Campioni nazionali
1. I campioni nazionali delle unità di misura SI di base, supplementari e derivate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, e successive modificazioni e integrazioni, con le relative incertezze, sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta degli istituti metrologici primari e d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Gli istituti metrologici primari assicurano la conservazione nel tempo dei campioni nazionali proposti. Inoltre procedono alla disseminazione delle unità di misura con essi realizzate, attuando tutte le operazioni tecniche e procedurali che consentono e garantiscono il trasferimento delle unità di misura dal livello di riferimento dei campioni primari a quello applicativo attraverso una catena ininterrotta di confronti.
3. La disseminazione delle unità di misura realizzate con i campioni nazionali può essere effettuata direttamente dagli istituti metrologici primari o tramite i centri di taratura.
Nota all'art. 3:
- Il D.P.R. n. 802/1982 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/181 relativa alle unità di misura".